IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale ed in particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la
revisione organica della disciplina speciale e delle altre
disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al
comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice
del Terzo settore;
Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti i
principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio
della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nella
seduta del 20 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione
sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e
118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al
riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in
materia di enti del Terzo settore.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note al titolo:
- Si riporta l'art. 1, della legge 6 giugno 2016, n.
106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale):
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente il termine per l'esercizio della delega,
perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive
commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione
dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 106 del 2016,
si veda nelle note al titolo.
- Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della
citata legge n. 106 del 2016:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). - 1. I
decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio
esercizio del diritto di associazione e il valore delle
formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e
di attuazione dei principi di partecipazione democratica,
solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli
articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica
privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei
limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad
elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti,
l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli
interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
coerenza giuridica, logica e sistematica.».
«Art. 3 (Revisione del titolo II del libro primo del
codice civile). - 1. Il decreto legislativo di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), e' adottato nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere e semplificare il procedimento per il
riconoscimento della personalita' giuridica; definire le
informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli
atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di
informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di
pubblicita' dei bilanci e degli altri atti fondamentali
dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito
internet istituzionale; prevedere una disciplina per la
conservazione del patrimonio degli enti;
b) disciplinare, nel rispetto del principio di
certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei
creditori, il regime di responsabilita' limitata degli enti
riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilita'
degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra
il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli
enti medesimi;
c) assicurare il rispetto dei diritti degli
associati, con particolare riguardo ai diritti di
informazione, partecipazione e impugnazione degli atti
deliberativi, e il rispetto delle prerogative
dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle
deleghe;
d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni
che esercitano stabilmente e prevalentemente attivita'
d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI
del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili,
e in coerenza con quanto disposto all'art. 9, comma 1,
lettera e);
e) disciplinare il procedimento per ottenere la
trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e
fondazioni, nel rispetto del principio generale della
trasformabilita' tra enti collettivi diversi introdotto
dalla riforma del diritto societario di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.».
«Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del
Terzo settore e codice del Terzo settore). -1. Con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
si provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice per la raccolta e il
coordinamento delle relative disposizioni, con
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) stabilire le disposizioni generali e comuni
applicabili, nel rispetto del principio di specialita',
agli enti del Terzo settore;
b) individuare le attivita' di interesse generale che
caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui
svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e
attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce
requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla
normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla
lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che
tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale nonche' sulla base dei settori di
attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di
interesse generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere delle commissioni parlamentari competenti;
c) individuare criteri e condizioni in base ai quali
differenziare lo svolgimento delle attivita' di interesse
generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del
Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1;
d) definire forme e modalita' di organizzazione,
amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
di democrazia, eguaglianza, pari opportunita',
partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche' ai
principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di
correttezza e di economicita' della gestione degli enti,
prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei
diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta' di
adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
peculiarita' della compagine e della struttura associativa
nonche' della disciplina relativa agli enti delle
confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese
con lo Stato;
e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera d);
f) individuare criteri che consentano di distinguere,
nella tenuta della contabilita' e dei rendiconti, la
diversa natura delle poste contabili in relazione al
perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e
vincoli in base ai quali l'attivita' d'impresa svolta
dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi,
differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche,
tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il relativo regime
sanzionatorio;
h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni
economiche non inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro adottati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) individuare specifiche modalita' e criteri di
verifica periodica dell'attivita' svolta e delle finalita'
perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in
relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
l) al fine di garantire l'assenza degli scopi
lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita' tra
i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno
rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli
obblighi di pubblicita' relativi agli emolumenti, ai
compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonche' agli associati;
m) riorganizzare il sistema di registrazione degli
enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo
criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di
settore, attraverso la previsione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche
sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, favorendone, anche con modalita'
telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al
possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b),
c), d) ed e), e' obbligatoria per gli enti del Terzo
settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di
finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti
attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei
destinati al sostegno dell'economia sociale o che
esercitano attivita' in regime di convenzione o di
accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi
delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9;
n) prevedere in quali casi l'amministrazione,
all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico
di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la
certificazione antimafia;
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di
programmazione, a livello territoriale, relativa anche al
sistema integrato di interventi e servizi
socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
standard di qualita' e impatto sociale del servizio,
obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel rispetto
della disciplina europea e nazionale in materia di
affidamento dei servizi di interesse generale, nonche'
criteri e modalita' per la verifica dei risultati in
termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni;
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di
secondo livello, intese quali organizzazioni che associano
enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la
loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali;
q) prevedere che il coordinamento delle politiche di
governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti di cui alla presente legge sia
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 5 (Attivita' di volontariato, di promozione
sociale e di mutuo soccorso). - 1. Con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), si
provvede altresi' al riordino e alla revisione organica
della disciplina vigente in materia di attivita' di
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso,
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione e coordinamento delle diverse
discipline vigenti in materia di volontariato e di
promozione sociale, valorizzando i principi di gratuita',
democraticita' e partecipazione e riconoscendo e favorendo,
all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di
volontario e la specificita' delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di
quelle operanti nella protezione civile;
b) introduzione di criteri e limiti relativi al
rimborso spese per le attivita' dei volontari,
preservandone il carattere di gratuita' e di estraneita'
alla prestazione lavorativa;
c) promozione della cultura del volontariato, in
particolare tra i giovani, anche attraverso apposite
iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle
attivita' scolastiche;
d) valorizzazione delle diverse esperienze di
volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in
ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite
dai volontari;
e) revisione del sistema dei centri di servizio per
il volontariato, di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, prevedendo:
1) che alla loro costituzione e gestione possano
concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1,
comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di
cui al libro quinto del codice civile, assumendo la
personalita' giuridica e una delle forme giuridiche
previste per gli enti del Terzo settore;
2) che la loro costituzione sia finalizzata a
fornire supporto tecnico, formativo e informativo per
promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei
volontari nei diversi enti del Terzo settore;
3) il loro accreditamento e il loro finanziamento
stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse
previste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le
medesime siano comprese in una contabilita' separata;
4) il libero ingresso nella base sociale e criteri
democratici per il funzionamento dell'organo assembleare,
con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti
nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
5) forme di incompatibilita' per i soggetti
titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;
6) che gli stessi non possano procedere a
erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo
gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti
del Terzo settore;
f) revisione dell'attivita' di programmazione e
controllo delle attivita' e della gestione dei centri di
servizio per il volontariato, svolta mediante organismi
regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano
nazionale, prevedendo:
1) che tali organismi, in applicazione di criteri
definiti sul piano nazionale, provvedano alla
programmazione del numero e della collocazione dei centri
di servizio, al loro accreditamento e alla verifica
periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il
profilo della qualita' dei servizi dagli stessi erogati,
nonche' all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in
applicazione di elementi di perequazione territoriale;
2) che alla costituzione di tali organismi si
provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di
contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico
delle risorse di cui all'art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti
previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri
saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle
fondazioni bancarie finanziatrici;
g) superamento del sistema degli Osservatori
nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di
promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio
nazionale del Terzo settore, quale organismo di
consultazione degli enti del Terzo settore a livello
nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle
reti associative di secondo livello di cui all'art. 4,
comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di
cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente;
h) previsione di requisiti uniformi per i registri
regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera m);
i) previsione di un regime transitorio volto a
disciplinare lo status giuridico delle societa' di mutuo
soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, nell'eventualita' che intendano rinunciare alla
natura di societa' di mutuo soccorso per continuare ad
operare quali associazioni senza fini di lucro, con
particolare riguardo alle condizioni per mantenere il
possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque
volto al raggiungimento di finalita' solidaristiche.».
«Art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo). - 1. Le
funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico
sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese
sociali di cui all'art. 6, e sulle loro attivita',
finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza
della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad
essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di
competenza, con i Ministeri interessati nonche', per quanto
concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate,
ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo
di cui all'art. 4, comma 1, lettera q). Nello svolgimento
di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali individua modalita' di coinvolgimento e raccordo
anche con l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera
g).
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, promuove
l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo
degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di
strumenti atti a garantire la piu' ampia trasparenza e
conoscibilita' delle attivita' svolte dagli enti medesimi,
sulla base di apposito accreditamento delle reti
associative di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1,
lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di
piccole dimensioni, con i centri di servizio per il
volontariato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g),
predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di
sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita'
svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera o). Per
valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione
qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo
periodo, degli effetti delle attivita' svolte sulla
comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo
individuato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti
legislativi emanati in attuazione della presente legge,
sono definiti i termini e le modalita' per il concreto
esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo
di cui al presente articolo.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo le amministrazioni competenti provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e
all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente
non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di
deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli
enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri
di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti
per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e
accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui
alla lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse
ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
art. 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di
raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere
lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione
dei titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza
sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti
di cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli
immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, gia' destinate alle imprese sociali di cui all'art. 6
della presente legge secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
2015.».
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, della
Costituzione:
«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita' e la propria scelta, una attivita' o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della societa'.».
«Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.».
«Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.».
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».