IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, «Quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 28 luglio 2004, recante «Linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la
definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii,
ed in particolare la Parte Terza «Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 novembre 2010, n. 260, che costituisce il
«Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello
stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3,
del medesimo decreto legislativo»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 39 del 24 febbraio 2015 «Regolamento recante
i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della
risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della
Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle «Linee guida per
la regolamentazione da parte delle regioni e delle modalita' di
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto in particolare l'art. 14, terzo comma, del predetto testo
unico, che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte
dello Stato e della Provincia autonoma di Bolzano, prevedendo che
tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo
sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i
rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito
comitato;
Visto, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di
energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche,
per il territorio provinciale, quale piano di bacino di rilievo
nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella
sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita'
di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia
assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle
rispettive attribuzioni;
Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2001, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio
delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in
precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001,
n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del
citato art. 5: «Ai fini della definizione della predetta intesa il
Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle
autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura,
attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione
degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale» e
motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze
di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad
apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate,
nell'unitarieta' "della pianificazione del bacino di rilievo
nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno
degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parita'"
d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate, in
un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi
soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano
costituzionale»;
Visto il «Protocollo di intesa per il coordinamento e
l'integrazione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche relative al territorio della Provincia autonoma di Bolzano
con i piani di bacino di rilievo nazionale» sottoscritto nell'agosto
2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dai presidenti delle province autonome e delle regioni
interessate, ovvero Lombardia e Veneto, che disciplina le procedure
partecipative in attuazione della sentenza della Corte costituzionale
citata;
Visto il «Protocollo d'intesa» stipulato in data 1° agosto 2006 tra
la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, la Provincia autonoma di Trento e la Regione
Veneto, che prevede il coordinamento e l'integrazione del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche con i piani di bacino
di rilievo nazionale e prevede una valutazione tecnica congiunta del
piano da parte della Provincia autonoma di Bolzano, delle Autorita'
di bacino del Fiume Adige e dell'Alto Adriatico, della Provincia
autonoma di Trento e della Regione Veneto in quanto tale Piano
concorre alla formazione del piano di gestione per il distretto
idrografico delle Alpi orientali ai sensi della direttiva quadro
acque 2000/60/CE;
Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, n. 294, adottato
ai sensi dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo del 3 aprile
2006, n. 152, con cui sono stati dati indirizzi operativi per l'avvio
delle Autorita' di bacino distrettuali alla cui luce deve essere ora
letto il Protocollo d'intesa, per la parte concernente la
pianificazione di bacino;
Visti la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 2458 del
23 luglio 2007, modificata con delibera n. 1735 del 26 giugno 2009 e
successivamente con delibera n. 411 dell'8 aprile 2014 e il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, con i
quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti
provinciali e quelli statali in seno al Comitato paritetico di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974;
Vista la delibera del 26 aprile 2010 n. 704 con cui la giunta
provinciale di Bolzano ha approvato il progetto di Piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e le delibere del 30
maggio 2011, n. 893 e del 19 settembre 2011, n. 1427 con cui la
giunta provinciale ha approvato alcune modifiche;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
381/1974, che disciplina la procedura di approvazione del Piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche disponendo che un
apposito Comitato Stato-Provincia predisponga e adotti il progetto di
piano e lo pubblichi poi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il progetto di Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, adottato dal Comitato
paritetico con deliberazione del 21 aprile 2016;
Considerato che il progetto di Piano e' stato pubblicato
limitatamente alla Parte 3 «Parte normativa» nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 123 del 27 maggio 2016 e nel supplemento n. 4 del
Bollettino Ufficiale della regione n. 18 del 3 maggio 2016 e l'intero
documento e' stato reso disponibile per la consultazione pubblica
sulla pagina Internet all'indirizzo:
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/piano-generale-acqu
a.asp (ora
http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione-ac
que-pubbliche.asp).
Visto il parere favorevole espresso dalla giunta della Provincia
autonoma di Bolzano nella seduta del 17 gennaio 2017 riguardo alle
modifiche apportate in ordine alle osservazioni pervenute;
Visto il medesimo art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 381/1974, che dispone che il Piano, deliberato in via
definitiva dal Comitato paritetico, e' reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e del
presidente della giunta provinciale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale e rimane in vigore a tempo
indeterminato, fatta salva la sua revisione e i relativi
aggiornamenti;
Visto il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
della Provincia autonoma di Bolzano, che lo stesso Comitato ha
deliberato in via definitiva in data 1° marzo 2016;
Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
presidente della provincia autonoma di Bolzano, resa con note prot. n
164713 del 15 marzo 2017 e nota n. 10221GAB del 28 aprile 2017;
Decreta:
Art. 1
E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia
autonoma di Bolzano, come definitivamente deliberato il 1° marzo 2017
dal Comitato paritetico costituito ai sensi dello stesso art. 8,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381.