IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre  2012,  n.  249,  recante:
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi», di  seguito  indicato  «decreto
legislativo n. 249/12»; 
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto  legislativo  n.  249/12,  il
quale  stabilisce  che  le  funzioni   dell'Organismo   centrale   di
stoccaggio italiano (OCSIT), di cui alla legge 4 giugno 2010, n.  96,
art.  17,  comma  5,  lettera  e),  relative  alla  promozione  della
concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio, sono  attribuite
al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.  (GME),  anche  al  fine  di
ridurre i relativi oneri e stabilisce, inoltre, che la  costituzione,
organizzazione  e  gestione  di  una  piattaforma  di   mercato   per
l'incontro tra domanda e offerta  di  logistica  petrolifera  di  oli
minerali,  secondo  i  principi   di   neutralita',   trasparenza   e
concorrenza avvenga presso il GME; Visto  il  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico - Dipartimento  per  l'energia  -  Direzione
generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche n. 17371 del 30  maggio  2013,  con  il  quale  e'  stato
approvato il modello di rilevazione  annuale,  di  cui  all'art.  21,
comma 2, del decreto legislativo n. 249/12, riguardante la  struttura
dei depositi di stoccaggio di oli minerali sul  territorio  nazionale
di capacita'  superiore  a  3.000  metri  cubi,  mediante  il  quale,
attraverso la Piattaforma di rilevazione dei dati della capacita'  di
stoccaggio di oli minerali (PDC - oil),  organizzata  e  gestita  dal
GME, i soggetti obbligati ai sensi  del  medesimo  articolo,  secondo
quanto previsto nel regolamento  della  PDC-oil,  comunicano  i  dati
relativi alla capacita'; 
  Visto il successivo decreto del Ministero dello sviluppo  economico
- Dipartimento per l'energia - Direzione generale  per  la  sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche n. 16618  del
9 agosto 2013, con il quale e' stata  costituita  presso  il  GME  la
piattaforma di mercato  per  l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di
logistica petrolifera di  cui  all'art.  21,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 249/12; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del decreto  legislativo  n.  249/12,  che
prevede che l'OCSIT, le cui attivita' e funzioni sono state affidate,
ai sensi dello stesso decreto, ad Acquirente Unico  S.p.a.  sotto  la
vigilanza delMinistero dello sviluppo economico, operi con criteri di
mercato per l'espletamento delle  proprie  funzioni  di  mantenimento
delle  scorte  specifiche,  di   sicurezza   e   commerciali,   anche
avvalendosi  della  piattaforma  di  cui  all'art.  21  del  predetto
decreto, minimizzando i relativi costi; 
  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 3, del decreto  legislativo
n. 249/12 il  quale  dispone  che  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' approvata, su proposta del GME,  la  disciplina
della  piattaforma  di  cui  al  comma  1  del  gia'  citato  decreto
legislativo n. 249/12, con costi a carico degli  utenti  del  mercato
stesso che usufruiscono dei servizi offerti e definisce le  modalita'
operative con cui i  titolari  dei  depositi  di  stoccaggio  di  oli
minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali  dovranno
comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della  piattaforma
di cui al comma 4, i dati sulla capacita'  mensile  di  stoccaggio  e
transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla  capacita'
disponibile per uso terzi ed i dati relativi alla capacita' impegnata
in base a contratti sottoscritti; 
  Vista  la  proposta  relativa  alla  disciplina  della  Piattaforma
formulata dal GME al termine delle consultazioni pubbliche di cui  al
comma 5, dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 16618 del  9  agosto
2013 nella quale sono state evidenziate le modalita' con le quali  si
e' tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Approvazione del regolamento della piattaforma 
             della logistica petrolifera di oli minerali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 21,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
249/12 e' approvato il regolamento di funzionamento della Piattaforma
di  mercato  per  l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di  logistica
petrolifera (regolamento della Piattaforma P-Logistica). 
  2. Il regolamento della Piattaforma  P-Logistica,  in  allegato  al
presente decreto, ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,
entra in vigore con la data di entrata in vigore del presente decreto
ed acquista efficacia ai sensi del successivo art. 3. 
  3. Le successive eventuali modifiche al regolamento sono  approvate
ai sensi dell'art. 3, commi 3.4 e 3.5, del medesimo regolamento.