IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante: «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»; Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12, il quale stabilisce che le funzioni dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 17, comma 5, lettera e), relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri e stabilisce, inoltre, che la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, secondo i principi di neutralita', trasparenza e concorrenza avvenga presso il GME; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche n. 17371 del 30 maggio 2013, con il quale e' stato approvato il modello di rilevazione annuale, di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 249/12, riguardante la struttura dei depositi di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale di capacita' superiore a 3.000 metri cubi, mediante il quale, attraverso la Piattaforma di rilevazione dei dati della capacita' di stoccaggio di oli minerali (PDC - oil), organizzata e gestita dal GME, i soggetti obbligati ai sensi del medesimo articolo, secondo quanto previsto nel regolamento della PDC-oil, comunicano i dati relativi alla capacita'; Visto il successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche n. 16618 del 9 agosto 2013, con il quale e' stata costituita presso il GME la piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 249/12, che prevede che l'OCSIT, le cui attivita' e funzioni sono state affidate, ai sensi dello stesso decreto, ad Acquirente Unico S.p.a. sotto la vigilanza delMinistero dello sviluppo economico, operi con criteri di mercato per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 21 del predetto decreto, minimizzando i relativi costi; Visto, in particolare, l'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 249/12 il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, su proposta del GME, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1 del gia' citato decreto legislativo n. 249/12, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti e definisce le modalita' operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma di cui al comma 4, i dati sulla capacita' mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacita' disponibile per uso terzi ed i dati relativi alla capacita' impegnata in base a contratti sottoscritti; Vista la proposta relativa alla disciplina della Piattaforma formulata dal GME al termine delle consultazioni pubbliche di cui al comma 5, dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 16618 del 9 agosto 2013 nella quale sono state evidenziate le modalita' con le quali si e' tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse; Decreta: Art. 1 Approvazione del regolamento della piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali 1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 249/12 e' approvato il regolamento di funzionamento della Piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera (regolamento della Piattaforma P-Logistica). 2. Il regolamento della Piattaforma P-Logistica, in allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore con la data di entrata in vigore del presente decreto ed acquista efficacia ai sensi del successivo art. 3. 3. Le successive eventuali modifiche al regolamento sono approvate ai sensi dell'art. 3, commi 3.4 e 3.5, del medesimo regolamento.