IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di
analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  dei  mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i  regolamenti  (CEE)  n.  922/72,
(CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  e  in  particolare
l'art.  80,  dove  e'  previsto  che  la  Commissione   adotta,   ove
necessario, atti di esecuzione  che  stabiliscono  i  metodi  di  cui
all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti  elencati  nella
parte II dell'Allegato VII e che tali metodi  si  basano  sui  metodi
pertinenti    raccomandati    e    pubblicati     dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che  tali  metodi
siano inefficaci o inadeguati per conseguire  l'obiettivo  perseguito
dall'unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146  prevede  la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il  decreto  20  novembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del  16
dicembre 2013 con  il  quale  al  laboratorio  Enoconsulting  S.r.l.,
ubicato in Erbusco (Brescia), via Iseo n.  6/A,  e'  stata  rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 luglio 2017; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 27 giugno 2017 l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'Allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA  -  European
Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che per la prova litio  e'  stato  inserito  il  metodo
previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Enoconsulting S.r.l., ubicato in Erbusco  (Brescia),
via Iseo n. 6/A,  e'  autorizzato  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto.