IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla
data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del
regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione
di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in
conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE)
n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2
dell'art. 72 del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE)
n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita'
procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento
(UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere,
opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del
preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies,
paragrafo 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della
Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa
dell'Unione europea;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le
disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e
conseguentemente dei predetti decreti ministeriali;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli
stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Colli Euganei»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la nota della regione Veneto n. 131491 - 31 marzo 2017, con
la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio volontario per
la tutela dei vini dei Colli Euganei, nel rispetto della procedura di
cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima
dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda,
su istanza del Consorzio per la tutela dei vini dei Colli Euganei,
con sede in Vo' (Padova), intesa ad ottenere alcune modifiche agli
articoli 2, 4 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a DOC
«Colli Euganei», concernenti due modifiche sostanziali (relative alla
variazione della base ampelografica per la tipologia di vino rosso ed
alla variazione della resa di produzione delle uve ad ettaro per la
tipologia Serprino) e due modifiche minori, che non comportano alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative
rispettivamente alla destinazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti
dai superi ed alla disposizione di etichettatura per la tipologia di
vino «Rosso Riserva»;
Considerato che per le citate modifiche rilevanti di cui agli
articoli 2 e 4 del disciplinare in questione si rimanda alla
procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, mentre per la citate modifiche minori
di cui agli articoli 4 e 7 dello stesso disciplinare sono applicabili
le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art.
10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a
supporto delle citate modifiche minori agli articoli 4 e 7 del
disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione e'
risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10,
comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare,
per la medesima richiesta:
in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte
della competente Regione Veneto;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione;
sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche
relative alle modifiche proposte, sia per la destinazione dei superi
di produzione, sia per l'etichettatura e presentazione della
tipologia rosso riserva, che risultano conformi alle rispettive
vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non
comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in
questione;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare
con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli
articoli 4 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata «Colli Euganei», in particolare
nel rispetto dell'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a) del
regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Agli articoli 4 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata «Colli Euganei», cosi' come
approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo
aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in
premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al
presente decreto.
2. Le modifiche al disciplinare della DOP «Colli Euganei» di cui al
comma 1, saranno inserite sul sito internet del Ministero - sezione
prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP - e comunicate alla Commissione
U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia'
trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel
rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2017
Il dirigente: Polizzi