IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data  di  presentazione  alla  Commissione  U.E.  della  domanda   di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento  (CE)  n.
479/2008  (attualmente  sostituito  dall'art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della  relativa  denominazione
di origine o indicazione geografica  possono  essere  etichettati  in
conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento  (CE)
n. 607/2009,  fatte  salve  le  condizioni  di  cui  al  paragrafo  2
dell'art. 72 del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento  (CE)
n. 607/2009, in particolare  per  quanto  concerne  talune  modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1308/2013,  nell'ambito  dei  quali  sono  da   riprendere,
opportunamente aggiornate e  semplificate,  talune  disposizioni  del
preesistente regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  art.  118-octodecies,
paragrafo 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura  preliminare  nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012,  applicativo  della  citata  preesistente  normativa
dell'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente dei predetti decreti ministeriali; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Colli Euganei»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet  del  Ministero,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP; 
  Vista la nota della regione Veneto n. 131491 - 31 marzo  2017,  con
la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio  volontario  per
la tutela dei vini dei Colli Euganei, nel rispetto della procedura di
cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7  novembre  2012,  e  previo
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della   regione   medesima
dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda,
su istanza del Consorzio per la tutela dei vini  dei  Colli  Euganei,
con sede in Vo' (Padova), intesa ad ottenere  alcune  modifiche  agli
articoli 2, 4 e 7 del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  DOC
«Colli Euganei», concernenti due modifiche sostanziali (relative alla
variazione della base ampelografica per la tipologia di vino rosso ed
alla variazione della resa di produzione delle uve ad ettaro  per  la
tipologia Serprino) e due modifiche minori, che non comportano alcuna
modifica  al  documento  unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013,  relative
rispettivamente alla destinazione dei prodotti vitivinicoli  ottenuti
dai superi ed alla disposizione di etichettatura per la tipologia  di
vino «Rosso Riserva»; 
  Considerato che per le  citate  modifiche  rilevanti  di  cui  agli
articoli 2  e  4  del  disciplinare  in  questione  si  rimanda  alla
procedura di cui agli articoli  7,  8  e  9  del  richiamato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, mentre per la citate  modifiche  minori
di cui agli articoli 4 e 7 dello stesso disciplinare sono applicabili
le disposizioni procedurali nazionali semplificate  di  cui  all'art.
10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto delle citate modifiche  minori  agli  articoli  4  e  7  del
disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione  e'
risultata conforme alle disposizioni previste  dal  citato  art.  10,
comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in  particolare,
per la medesima richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Veneto; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione; 
    sono state  ritenute  valide  le  motivazioni  tecnico-giuridiche
relative alle modifiche proposte, sia per la destinazione dei  superi
di  produzione,  sia  per  l'etichettatura  e   presentazione   della
tipologia rosso  riserva,  che  risultano  conformi  alle  rispettive
vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare,  non
comportano misure restrittive alla commercializzazione  dei  vini  in
questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale la citata  richiesta  di  modifica  degli
articoli  4  e  7  del  disciplinare  di  produzione   dei   vini   a
Denominazione di Origine Controllata «Colli Euganei», in  particolare
nel rispetto dell'art. 118-octodecies, paragrafo 3,  lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);  
  Vista la direttiva direttoriale 81653 del  3  novembre  2016  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Agli articoli 4 e 7 del disciplinare di produzione  dei  vini  a
Denominazione di Origine  Controllata  «Colli  Euganei»,  cosi'  come
approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011  e  da  ultimo
aggiornato con il decreto ministeriale 7  marzo  2014  richiamati  in
premessa, sono apportate le modifiche  evidenziate  nell'allegato  al
presente decreto. 
  2. Le modifiche al disciplinare della DOP «Colli Euganei» di cui al
comma 1, saranno inserite sul sito internet del Ministero  -  sezione
prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP - e comunicate  alla  Commissione
U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico  gia'
trasmesso  alla  stessa  Commissione   U.E.,   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  1234/2007,  nel
rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi