IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto-legge n. 47  del
2014, che, ai commi 1 e 2,  rimanda  alle  convenzioni  di  locazione
degli  alloggi  sociali  di  cui  al  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture 22 aprile 2008, adottato  in  attuazione  dell'art.  5
della legge 8 febbraio 2007, n.  9,  la  disciplina  sul  riscatto  a
termine degli stessi alloggi e che, al comma 3, fissa  le  condizioni
per usufruire del credito di imposta sui corrispettivi delle cessioni
degli stessi alloggi sociali; 
  Visto, altresi', il comma 4 dell'art. 8 del suddetto  decreto-legge
n. 47 del 2014, che prevede  che  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  siano  disciplinate  le  clausole  standard  dei  contratti
locativi e di futuro riscatto, le tempistiche  e  gli  altri  aspetti
ritenuti  rilevanti   nel   rapporto,   nonche'   le   modalita'   di
determinazione e di fruizione del credito d'imposta; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,
che si applicano agli alloggi sociali di cui all'art. 10 del medesimo
decreto-legge n. 47 del 2014; 
  Visto il concerto  espresso  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze con nota n. 864 del 19 luglio 2016; 
  Vista l'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta  del
29 settembre 2016; 
  Considerato che la Corte dei conti con Pec  dell'8  marzo  2017  ha
rappresentato l'esigenza di chiarire i presupposti normativi  sottesi
alla disposizione di cui all'art. 2, comma 5; 
  Ritenuto,  ai  fini  dell'adeguamento  alle  osservazioni  avanzate
dall'organo di controllo,  a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti
sulla materia, di espungere  la  disposizione  contenuta  nell'ultimo
periodo del comma 5 dell'art. 2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Facolta' di riscatto a termine dell'alloggio sociale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,  il
conduttore che, decorsi almeno sette anni dalla data di inizio  della
locazione, non sia proprietario, unitamente agli altri componenti del
proprio  nucleo  familiare,  di  altra  abitazione   nel   territorio
regionale  di  appartenenza,  adeguata  alle  esigenze   del   nucleo
familiare ai sensi delle vigenti normative  statali  e  regionali  in
materia di alloggio  sociale,  ha  facolta'  di  riscattare  l'unita'
immobiliare ad uso abitativo oggetto del contratto di locazione e  di
futuro riscatto disciplinato dal presente decreto,  acquistandone  la
proprieta'. 
  2. Il diritto di riscatto e'  esercitato  dal  conduttore  mediante
trasmissione della relativa dichiarazione,  da  inviare  al  locatore
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o  posta  elettronica
certificata. Le parti stipulano il  relativo  atto  di  trasferimento
entro 120 giorni dal ricevimento  della  dichiarazione  di  riscatto,
presso il notaio designato dal conduttore. 
  3. Il termine entro il  quale  il  conduttore  potra'  decidere  di
acquistare l'alloggio sociale e' stabilito dalle parti,  entro  dieci
anni dalla data di inizio della locazione.