IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in
particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione
dei rifiuti;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina
sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6
novembre 2015 e del 15 gennaio 2016;
Visti gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi
dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 febbraio
2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni definitive del Consiglio dei ministri,
adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina
inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare
riferimento:
a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come
sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non
assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla
costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da
scavo qualificate rifiuti;
c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di
bonifica.
2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle
disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attivita' di gestione
delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela
ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di
razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, (Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre
2014:
«Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito
temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto
delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti
per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della
gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di
materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree
con presenza di materiali di riporto). - 1. Al fine di
rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi che
comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino e di
semplificazione della materia secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie
per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
a-bis) integrazione dell'art. 183, comma 1, lettera
bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e
quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce
da scavo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) proporzionalita' della disciplina all'entita' degli
interventi da realizzare;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione
superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in
particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
d-bis) razionalizzazione e semplificazione del
riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come
definiti dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e
infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da
siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e
successive modificazioni;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e
sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e
comunque coerenti con la normativa europea.
1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad
una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta
giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' tenuto a pubblicare entro trenta
giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni
pervenute.».
- La direttiva 2008/98/CE del 22 novembre 2008
(relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
22 novembre 2008, n. L312/3.
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.,
reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati».
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24
marzo 2012, S.O.
- Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
24 marzo 2012.
- Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20
agosto 2013, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29
maggio 2013, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161
(Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012.
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 133 del
2014, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109
del presente decreto.».
- Per i riferimenti della direttiva 2008/98/CE, si veda
nelle note alle premesse.