IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22  ottobre  2001,
n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio  2002
ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, l'art. 6, comma 2 e l'art.  7,
comma 1; 
  Vista la direttiva del  Ministero  delle  attivita'  produttive  11
marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10  maggio
2002; 
  Vista la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC  17020:2012  -  Requisiti
per  il  funzionamento  di  vari  tipi  di  organismi  che   eseguono
ispezioni; 
  Vista la Guida CEI 0-14 - Guida all'applicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 -  relativo  alla
semplificazione del procedimento per la denuncia di  installazioni  e
dispositivi  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,   di
dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e  di  impianti
elettrici pericolosi; 
  Visto il  decreto  legislativo  n.  159/2011.  Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia; 
  Visti i decreti direttoriali del direttore generale per il mercato,
la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa  tecnica
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di   abilitazione   agli
organismi a svolgere funzioni di verifica di parte terza  secondo  la
norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462; 
  Tenuto conto di  quanto  richiamato  nell'art.  2,  comma  3  della
direttiva del Ministero delle attivita'  produttive  11  marzo  2002,
laddove si stabilisce che l'abilitazione e rilasciata per una  durata
quinquennale; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  24
febbraio 2017 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10
maggio 2017 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale; 
  Ritenuto opportuno, nelle more del completamento degli  adempimenti
amministrativi funzionali alla ripresa delle attivita' proprie  della
Divisone competente, di  garantire  la  continuita'  operativa  degli
organismi gia' titolari di abilitazione, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001,  n.  462,  con  scadenza
nell'anno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza
nell'anno 2017 sono abilitati ad operare in regime  di  proroga  fino
alla data del 28 febbraio  2018  e  devono,  entro  la  data  del  30
novembre 2017, produrre la documentazione,  relativa  all'istanza  di
rinnovo, ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
ottobre 2001, n. 462, in conformita'  alla  direttiva  del  Ministero
delle attivita' produttive 11 marzo 2002 implementata sulla base  dei
criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14 e relativi allegati. 
  2. A tale adempimento sono tenuti anche gli Organismi di  ispezione
che nel 2017 hanno gia' ottenuto decreto di rinnovo quinquennale. 
  3. Gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza
nelle   annualita'   successive   al   2017,   devono   produrre   la
documentazione di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2018.