Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo  n.  61/2010,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016; 
    Visto il  vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini  della
denominazione  di   origine   controllata   «Prosecco»,   da   ultimo
consolidato con DM 7 marzo 2014, pubblicato  sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; 
    Vista la domanda presentata in  data  25  ottobre  2016,  per  il
tramite delle Regioni Veneto e Friuli Venezia  Giulia,  nel  rispetto
della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre
2012, su istanza del Consorzio tutela della DOC Prosecco, con sede in
Treviso, intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 4 e 8  del
disciplinare di produzione dei vini  a  DOC  «Prosecco»,  concernenti
rispettivamente una modifica sostanziale delle condizioni tecniche di
produzione delle uve e una modifica minore relativa alle disposizioni
sul confezionamento  della  tipologia  frizzante,  che  non  comporta
alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art.  94,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    Considerato che per la citata modifica  minore  dell'art.  8  del
disciplinare in  questione,  sono  state  applicate  le  disposizioni
procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma  8,  del
citato decreto ministeriale 7 novembre  2012  ed  e'  stato  pertanto
emanato  il  decreto  7  dicembre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  294  del  17  dicembre  2016,
concernente la modifica dell'art. 8 del  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»; 
    Considerato  che  per  la  restante  modifica  rilevante  di  cui
all'art. 4 punto 3 del disciplinare e' stata applicata  la  procedura
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del  richiamato decreto  ministeriale 7
novembre 2012, 
    Considerato e' stato acquisito il parere favorevole del  Comitato
nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7  giugno  2017,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di  modifica  dell'art.  4  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»; 
    Provvede, ai sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  citato decreto
ministeriale 7  novembre  2012,  alla   pubblicazione   dell'allegata
proposta di modifica del citato art. 4 punto 3  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Prosecco»; 
    Le eventuali osservazioni  alla  suddetta  proposta  di  modifica
dell'art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione, in regola con  le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Ufficio PQAI IV - Via XX  Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
saq4pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni  dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.