IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della  direttiva
n.  2009/138/CE,  ed,  in  particolare,   l'art.   109,   concernente
l'istituzione del registro unico degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi  (RUI)  in  attuazione  della   direttiva   2002/92/CE
sull'intermediazione  assicurativa,   l'art.   336   riguardante   la
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza  da   parte   degli   intermediari   di   assicurazione   e
riassicurazione, nonche'  l'art.  354  recante  abrogazioni  e  norme
transitorie; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13  che  istituisce
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),  prevedendo,
al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia'
affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  e
di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della  legge  12
agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto  legislativo  2005,  n.
209; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del  titolo  XIX
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato  ed
integrato, da ultimo, dal provvedimento IVASS  n.  58  del  14  marzo
2017, concernente la  disciplina  dell'attivita'  di  intermediazione
assicurativa e  riassicurativa  e  del  registro  degli  intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del
2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari  importi  del
contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico; 
  Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto  legislativo  n.  209
del 2005 che prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito l'IVASS,  sia  determinato  il  contributo  di
vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli  oneri
di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  agosto  2016,
n. 188, con il quale sono state determinate la misura e le  modalita'
di versamento all'IVASS  del  contributo  di  vigilanza  dovuto,  per
l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione; 
  Visto il bilancio di previsione  dell'IVASS  per  l'esercizio  2017
approvato dal Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2016,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 15, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012,  n.  135  e  dell'art.  14  dello
Statuto  dell'IVASS,   pubblicato   nella   sezione   amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS; 
  Visto l'assestamento del bilancio di  previsione  2017,  deliberato
dal Consiglio dell'IVASS il 9 maggio 2017; 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2017,   alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella
misura e con le modalita' di versamento  adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell'IVASS; 
  Vista la comunicazione del 23 maggio 2017, n.  0100997/17,  con  la
quale l'IVASS comunica che il Direttorio  integrato  ha  proposto  le
misure degli importi dei contributi di vigilanza per  l'anno  2017  a
carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
  riassicurazione per l'anno 2017 all'IVASS 
 
  1. La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2017
all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione
iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del  medesimo  decreto
n. 209 del 2005, e' determinata come segue: 
    a) sezione A - agenti di assicurazione: 
      persone fisiche: € 47,00; 
      persone giuridiche: € 270,00; 
    b) sezione B - broker: 
      persone fisiche: € 47,00; 
      persone giuridiche: € 270,00; 
    c) sezione C: 
      produttori diretti: € 18,00; 
    d)  sezione  D  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste
Italiane: 
      banche con raccolta premi pari o superiore  a  100  milioni  di
euro e Poste Italiane: € 9.600,00; 
      banche con raccolta premi da  1  a  99,9  milioni  di  euro:  €
6.950,00; 
      banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro,
intermediari finanziari e SIM: € 2.350,00. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i  soggetti  che  risultano  iscritti  nel  registro  unico
intermediari alla data del 30 maggio 2017.