IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia di responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 5;
Considerato che il suddetto art. 5, al comma 1, prevede che «Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni
sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche,
palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve
le specificita' del caso concreto, alle raccomandazioni previste
dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da
enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa'
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e da aggiornare con cadenza biennale.»;
Considerato, altresi', che il successivo comma 2 del citato art. 5
prevede che con il decreto del Ministro della salute, ai fini
dell'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e
delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie,siano definiti i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso
dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di
lucro, alla pubblicazione del sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita'
della produzione tecnico-scientifica e le procedure di iscrizione
all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le
modalita' di sospensione o cancellazione dallo stesso;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'istituzione ed alla
regolamentazione del suddetto elenco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Decreta:
Art. 1
1. E' istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle
societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie, di seguito denominato «elenco», per le
finalita' di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n.
24, aggiornato con cadenza biennale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, le societa' scientifiche e le associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presentano al
Ministero della salute - Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
l'istanza di iscrizione all'elenco.
3. All'istanza di iscrizione devono essere allegate le
dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte
delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), nonche' i documenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c).
4. L'istanza firmata digitalmente, corredata della documentazione
di cui al comma 3 in formato pdf, dovra' essere inviata
esclusivamente a mezzo pec al Ministero della salute - Direzione
generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
Servizio sanitario nazionale. Il modello per la presentazione
dell'istanza potra' essere scaricato sul portale
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, il Ministero della salute - Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale procede, previo parere delle Federazioni o delle
Associazioni professionali maggiormente rappresentative di
riferimento, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'istruttoria delle
istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell'elenco sul
proprio sito internet.