IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 5; Considerato che il suddetto art. 5, al comma 1, prevede che «Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.»; Considerato, altresi', che il successivo comma 2 del citato art. 5 prevede che con il decreto del Ministro della salute, ai fini dell'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,siano definiti i requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione del sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita' della produzione tecnico-scientifica e le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di sospensione o cancellazione dallo stesso; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'istituzione ed alla regolamentazione del suddetto elenco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Decreta: Art. 1 1. E' istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, di seguito denominato «elenco», per le finalita' di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, aggiornato con cadenza biennale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presentano al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale l'istanza di iscrizione all'elenco. 3. All'istanza di iscrizione devono essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonche' i documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 4. L'istanza firmata digitalmente, corredata della documentazione di cui al comma 3 in formato pdf, dovra' essere inviata esclusivamente a mezzo pec al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Il modello per la presentazione dell'istanza potra' essere scaricato sul portale http://www.salute.gov.it/portale/home.html 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale procede, previo parere delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'istruttoria delle istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell'elenco sul proprio sito internet.