IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e
successive  modificazioni,  con  riferimento   al   quale,   per   il
monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di  stabilita'
interno e per acquisire elementi informativi  utili  per  la  finanza
pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto, le  informazioni  riguardanti  la
gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e  con
le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art.  1,  comma  461,  della  legge  n.  228  del  2012,  e
successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della  verifica
del  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno,
ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad
inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato -
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni  di  cui  al
comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della  legge  n.  228  del
2012; 
  Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale  prevede  che,  per  le  Regioni  Friuli   Venezia   Giulia   e
Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e  di
Bolzano, resta ferma la disciplina del patto  di  stabilita'  interno
recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che, alla Regione Valle d'Aosta  non  si  applicano  le
disposizioni in  materia  di  patto  di  stabilita'  interno  di  cui
all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228. 
  Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
il quale prevede che alla  Regione  Siciliana  non  si  applicano  le
disposizioni in materia di patto di stabilita' interno  in  contrasto
con il citato comma 4. 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo  il
quale la Regione Sardegna  assicura  il  contributo  aggiuntivo  alla
finanza pubblica di cui al comma 400 della  legge  n.  190  del  2014
attraverso il conseguimento del  pareggio  di  bilancio,  secondo  le
modalita' previste dall'art.  42,  comma  10,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
  Visto l'art. 1, comma  408,  della  legge  n.  190  del  2014,  che
definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal
2014 al 2017 della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle  Province
autonomie di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale,  all'ultimo  periodo,  prevede  che  ai  fini  del  saldo   di
competenza mista previsto per la Regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano,  e'  considerato  il  fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento; 
  Visto l'art. 1, comma  451,  della  legge  n.  228  del  2012,  che
definisce il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza
eurocompatibile; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del  2010,  ai  sensi
del quale, a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2011,  l'accordo
annuale  relativo  al  patto  di  stabilita'  interno  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando  il  complesso  delle
spese finali, al netto delle concessioni di crediti; 
  Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del  2014,  il  quale
prevede che, per gli  esercizi  finanziari  dal  2014  al  2017,  non
rilevano ai fini  del  patto  di  stabilita'  interno  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma
512 dell'art. 1 della medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 512, della legge n. 147 del  2013,  il  quale
prevede  che,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2014,   non
rilevano, ai fini del  patto  di  stabilita'  interno  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  le  spese  relative  alla  realizzazione  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico di cui  all'articolo  20  della  legge  11
marzo 1988, n. 67; 
  Visto l'art.  1,  comma  462,  della  legge  n.  228  del  2012,  e
successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla  Provincia
autonoma inadempiente; 
  Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art.  9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con  il  patto  di  cui
alla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  al  fine  di  favorire  gli
investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal  2017  al
2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del
2012, spazi  finanziari  nell'importo  di  70  milioni  di  euro  per
ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50  milioni  di  euro  annui  per
ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030. 
  Vista  la  disciplina  delle  intese  regionali  e  dei  patti   di
solidarieta' nazionale, prevista dall'art. 10 della legge n. 243  del
2012 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
febbraio 2017; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge  n.
228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze, concernente  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il
monitoraggio degli adempimenti del patto di  stabilita'  interno  per
l'anno 2017 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno 2017, per le Regioni Friuli  Venezia  Giulia  e
Trentino Alto Adige e  per  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 6 luglio 2017  ha  espresso  parere  favorevole,  con  una
richiesta di modifica formale del prospetto  2M/17/S,  che  e'  stata
accolta. 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo Unico 
 
  1. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino  Alto  Adige,  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano,  forniscono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - le informazioni  concernenti  il  monitoraggio
degli adempimenti del patto di stabilita' interno  relative  all'anno
2017 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di  cui
all'art. 1, comma 460, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, con i tempi, le  modalita'  e  i  prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino  Alto  Adige,  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  trasmettono,  entro  il
termine perentorio del 31 marzo 2018, al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
IGEPA,  via  XX  Settembre  97,  00187  Roma,   una   certificazione,
sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal  responsabile   del
servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno per l'anno 2017,  secondo  il  prospetto  e  le
modalita'  contenute  nell'allegato  B  al   presente   decreto.   La
certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei  ad  attestarne  la
ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai  fini
della verifica del rispetto del termine di spedizione. 
  3. La certificazione di cui al comma 2 puo'  essere  trasmessa  per
via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45,  comma  1,
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni.  A
tal fine, il rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio
finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai  sensi
dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 
  4. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano, escluse la regione Sardegna  e
la regione Siciliana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 luglio 2017 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco