IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato; Visto l'art. 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, alla Regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il citato comma 4. Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Sardegna assicura il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al comma 400 della legge n. 190 del 2014 attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal 2014 al 2017 della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonomie di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, all'ultimo periodo, prevede che ai fini del saldo di competenza mista previsto per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile; Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti; Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512 dell'art. 1 della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 512, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, non rilevano, ai fini del patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente; Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030. Vista la disciplina delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale, prevista dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2017; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2017 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2017, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole, con una richiesta di modifica formale del prospetto 2M/17/S, che e' stata accolta. Decreta: Articolo Unico 1. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2017 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2017, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione. 3. La certificazione di cui al comma 2 puo' essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, escluse la regione Sardegna e la regione Siciliana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2017 Il ragioniere generale dello Stato: Franco