IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n.
607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita'
procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame,
di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle
proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna
modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee,
nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e
semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE)
n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa
dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di
produzione della predetta DOCG;
Visto in particolare l'art. 6, comma 2 del sopra citato
disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine
controllata e garantita «Lison» che prevede la facolta' per il
Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore
minimo;
Vista la domanda del Consorzio vini Venezia, trasmessa per il
tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016,
intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non
riduttore dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita
«Lison», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2 del
disciplinare di produzione per le tipologie «Lison» e «Lison
Classico», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale
2017/2018, nella misura di 2 g/l (dagli attuali 20 g/l a 18 g/l); in
attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria
procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a
rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro
chimico-fisico, sulla quale e' stato acquisito il parere favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno
2017;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a
sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato
che il particolare andamento climatico antecedente la imminente
vendemmia 2017 e' tale da determinare una significativa riduzione dei
valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto
a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione U.E.
le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina
delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara' prevista
la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla
Commissione U.E.;
Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali,
per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi
applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10,
comma 8 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in
tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole espresso della
Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione
dell'estratto non riduttore minimo dei vini a Denominazione di
origine controllata e garantita «Lison» per le tipologie «Lison» e
«Lison Classico», nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;
Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione
alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini
DOP e IGP;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a
Denominazione di origine controllata e garantita «Lison» previsto
all'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come da ultimo
modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in
premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna
vitivinicola 2017/2018, e' ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le
tipologie «Lison» e «Lison Classico».
2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione
U.E. tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del
Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2017
Il dirigente: Polizzi