IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2  del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
   Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  recante   la
procedura a livello nazionale per la presentazione  e  l'esame  delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei  vini  e  di  modifica  dei
disciplinari, ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  del
decreto legislativo n. 61/2010; 
   Considerato che il predetto decreto ministeriale 7  novembre  2012
contempla disposizioni applicative del  citato  regolamento  (CE)  n.
607/2009,  in  particolare  per  quanto  concerne  talune   modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
   Considerato che sono in corso le procedure  per  l'adozione  degli
atti  delegati  e  di  esecuzione  della  Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica  del  disciplinare  che  non  comportano  alcuna
modifica al documento unico, ivi comprese  le  modifiche  temporanee,
nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e
semplificate, talune disposizioni del preesistente  regolamento  (CE)
n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del  citato  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
   Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  20  dicembre   2011,   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli  elementi  di  cui  alla  richiamata  normativa
dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison-Pramaggiore»; 
   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
con il quale  e'  stato  da  ultimo  aggiornato  il  disciplinare  di
produzione della predetta DOC; 
   Visto  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  del   sopra   citato
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata «Lison-Pramaggiore»,  che  prevede  la  facolta'  per  il
Ministero di poter  ridurre  i  limiti  dell'estratto  non  riduttore
minimo; 
   Vista la domanda del Consorzio  vini  Venezia,  trasmessa  per  il
tramite della Regione Veneto con nota n. 300828 del 21  luglio  2017,
intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo  dell'estratto  non
riduttore  dei  vini   a   Denominazione   di   origine   controllata
«Lison-Pramaggiore», ai sensi del sopra richiamato art.  6,  comma  3
del  disciplinare  di   produzione   per   le   tipologie   «Bianco»,
«Sauvignon», «Chardonnay» e  «Verduzzo»,  per  i  prodotti  derivanti
dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018,  nella  misura  di  2  g/l
(rispettivamente dagli attuali 20  g/l  a  18  g/l  per  le  prime  3
tipologie e da 18 g/l a 16  g/l  per  la  tipologia  «Verduzzo»),  in
attesa  della  definizione,  nel  rispetto  della  vigente  ordinaria
procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a
rendere  definitivo  il  limite   minimo   del   predetto   parametro
chimico-fisico, sulla quale e' stato acquisito il  parere  favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella  riunione  del  7  giugno
2017; 
   Tenuto conto delle motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta istanza, con le quali  e'  stato  evidenziato
che il  particolare  andamento  climatico  antecedente  la  imminente
vendemmia 2017 e' tale da determinare una significativa riduzione dei
valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto
a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; 
  Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione U.E.
le nuove disposizioni procedurali, in particolare per  la  disciplina
delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara'  prevista
la definizione a livello nazionale e la relativa  comunicazione  alla
Commissione U.E.; 
   Considerato   che,   in   assenza   di   specifiche   disposizioni
procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa
ritenersi applicabile la  procedura  nazionale  semplificata  di  cui
all'art. 10, comma 8 del citato decreto ministeriale 7 novembre  2012
e che, in tale  ambito,  e'  stato  acquisito  il  parere  favorevole
espresso della Regione Veneto con la citata nota  n.  300828  del  21
luglio 2017; 
   Ritenuta  la  necessita'  di  dover   procedere   alla   riduzione
dell'estratto non  riduttore  minimo  dei  vini  a  Denominazione  di
origine controllata «Lison-Pramaggiore» per  le  tipologie  «Bianco»,
«Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», nei termini sopra evidenziati
e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna  vendemmiale
2017/2018; 
   Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea  in  questione
alla  Commissione  U.E.  tramite  il  sistema  informativo  messo   a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare  la  stessa
sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP  -  Vini
DOP e IGP; 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
   Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
 
                               Decreta: 
 
 
                            Articolo unico 
 
   1. Il  limite  minimo  dell'estratto  non  riduttore  dei  vini  a
Denominazione di  origine  controllata  «Lison-Pramaggiore»  previsto
all'art. 6 del disciplinare  di  produzione,  cosi'  come  da  ultimo
modificato con il decreto ministeriale 7  marzo  2014  richiamato  in
premessa,  per  le   produzioni   derivanti   dalla   sola   campagna
vitivinicola 2017/2018, e' ridotto da 20,0 g/l  a  18,0  g/l  per  le
tipologie «Bianco», «Sauvignon» e «Chardonnay» e da 18,0 g/l  a  16,0
g/l per la tipologia «Verduzzo». 
   2. La modifica di cui al comma 1 e'  comunicata  alla  Commissione
U.E.  tramite  il   sistema   informativo   «e-Ambrosia»,   messo   a
disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del
regolamento (CE) n. 607/2009  e  pubblicata  sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. 
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi