IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
  Vista la relativa legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
novembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  15  del  20
gennaio 2015; 
  Visto l'art. 213, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
  Considerato che l'art. 5, comma 1 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, prevede che l'ANAC entro
il 30 settembre 2017  e,  successivamente,  ogni  tre  anni,  proceda
all'aggiornamento dell'elenco; 
  Considerato, altresi', che l'art. 1, comma 5 del  predetto  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  prescrive  che  ai  fini
dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori,  i  soggetti  di
cui alle lettere a) e b) del comma 1,  devono  nei  tre  anni  solari
precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o  inviato  lettera
di invito  per  procedure  finalizzate  all'acquisizione  di  beni  e
servizi di importo a base  di  gara  pari  o  superiore  alla  soglia
comunitaria, il cui valore complessivo sia  superiore  a  200.000.000
euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000  euro
per ciascun anno; 
  Considerato, inoltre, che l'ANAC e' competente, ai sensi  dell'art.
3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11
novembre 2014, a definire con  propria  determinazione  le  modalita'
operative  per  la  presentazione  delle  richieste   di   iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Vista  la  determinazione  ANAC  dell'11  febbraio  2015,   n.   2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015; 
  Considerato che il Consiglio dell'Autorita', nella  seduta  del  1°
agosto  2017,  ha  deliberato   l'apertura   del   termine   per   la
presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco  dei  soggetti
aggregatori; 
 
                              Comunica: 
 
che i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che intendano  mantenere
l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ovvero  i  soggetti
che, in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2 e non iscritti
all'elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15  settembre
2017  per   inviare   formale   richiesta   all'Autorita'   nazionale
anticorruzione, Ufficio  qualificazione  stazioni  appaltanti  (USA),
secondo le modalita' operative di cui  alla  predetta  determinazione
ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015. 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
  Depositato presso la segreteria del  Consiglio  in  data  2  agosto
2017. 
Il segretario: Esposito