IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto  e  attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8  luglio
2003, n.  172,  che,  all'art.  63,  comma  2,  dispone  che  per  le
prestazioni e  i  servizi  in  materia  di  nautica  da  diporto  gli
interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi  previsti
dalla tabella A, allegato XVI del decreto medesimo; 
  Visto l'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, che prevede l'aggiornamento degli importi della Tabella A, da
attuarsi  ogni  due  anni,  mediante  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati nel periodo di riferimento; 
  Considerato che il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202,  ed
e' entrato in vigore in data 15 settembre 2005; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n.  185,  e  successive  modificazioni,  convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  era  stata  sospesa  l'efficacia
delle norme statali che autorizzano l'emanazione di  atti  aventi  ad
oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe  a  carico  di
persone fisiche o giuridiche in relazione al tasso d'inflazione e che
attualmente non vi sono state ulteriori disposizioni  finalizzate  al
rinnovo del predetto vincolo; 
  Considerato  che  le  variazioni  percentuali   annuali   accertate
dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  famiglie
di operai e impiegati relativamente al periodo  2006-2015  sono  pari
al: 2% per il 2006, 1,7% per il 2007, 3,2% per il 2008, 0,7%  per  il
2009, 1,6% per il 2010, 2,7% per il 2011, 3,0% per il 2012, 1,1%  per
il 2013, 0,2% per il 2014 e -0,1% per il 2015; 
  Considerato  che  agli   importi   della   tabella   A   risultanti
dall'aggiornamento sono state  applicate  le  regole  generali  sugli
arrotondamenti come  previsto  dell'art.  5  del  Regolamento  CE  n.
1103/97; 
  Valutata  infine  la  necessita'  di  procedere   all'aggiornamento
mediante applicazione dell'indice annuale,  come  disposto  dall'art.
63, comma  3,  del  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
relativamente al periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I diritti e i compensi per le prestazioni e i servizi in materia
di  nautica  da  diporto,  di  cui  all'allegato  XVI   del   decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aumentati del 2% e del  1,7%
per il biennio 2006 - 2007, del 3,2% e dello 0,7% per il biennio 2008
- 2009, del 1,6% e del 2,7% per il biennio 2010 - 2011,  del  3,0%  e
del 1,1% per il biennio 2012 - 2013, dello 0,2% e del  -0,1%  per  il
biennio 2014 - 2015, secondo la nuova tabella A allegata al  presente
decreto.