LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella odierna seduta del 6 luglio 2017; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato  citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  regioni,  province,  comuni   e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune; 
  Visto l'Accordo tra il  Governo,  le  Regioni  e  gli  enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in
Conferenza unificata il 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU); 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126  sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano  moduli  unificati   e   standardizzati   che   definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli   prevedono,   tra   l'altro,   la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali
o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza Unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  con  accordi
ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai
sensi della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto  delle
specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «E'  vietata
ogni richiesta di  informazioni  o  documenti  ulteriori  rispetto  a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale
delle  amministrazioni  nonche'  di  documenti  in  possesso  di  una
pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222  recante  la
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di   definizione   dei   regimi   amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata Tabella A,
nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia
edilizia»; 
  Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle due specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto   il   territorio   nazionale,   assicurano   il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»; 
  Visto l'art. 6 paragrafo 2 del regolamento  (CE)  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari, che prevede la registrazione per  gli  operatori
del settore alimentare, laddove non sia prescritto il  riconoscimento
ai sensi del paragrafo 3; 
  Considerata  l'Agenda  per  la  semplificazione  per  il   triennio
2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre  2014,
previa intesa in Conferenza unificata il 13  novembre  2014,  che  ai
punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente  la  definizione  di  modelli
unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l'edilizia  e  di
una modulistica SUAP unica e semplificata  a  livello  nazionale  per
l'avvio delle attivita' produttive; 
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra
Governo, Regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente   l'attuazione   dell'Agenda   per   la
semplificazione per il triennio 2015-2017; 
  Visto il modulo «Notifica ai fini della registrazione» adottato con
l'Accordo del 4 maggio 2017; 
  Considerata la proposta delle regioni, d'intesa  con  il  Ministero
della salute, finalizzata all'estensione del modulo «Notifica ai fini
della registrazione» a tutti gli  operatori  del  settore  alimentare
(OSA), anche per attivita' diverse da quelle commerciali; 
  Vista la nota del 28 giugno 2017,  con  la  quale  gli  Uffici  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  hanno
trasmesso l'integrazione dell'Accordo tra il Governo,  le  regioni  e
gli enti locali del 4 maggio 2017 concernente  l'adozione  di  moduli
unificati e standardizzati per la presentazione  delle  segnalazioni,
comunicazioni e istanze, per estendere il modulo  «Notifica  ai  fini
della registrazione» a tutti gli  operatori  del  settore  alimentare
(OSA), che e' stata diramata, il 3 luglio 2017, alle regioni ed  agli
enti  locali,  ai  fini  del  perfezionamento  in  sede   di   questa
Conferenza; 
  Considerato che, per l'esame di detto accordo, e'  stata  convocata
una riunione, a livello tecnico il 5 luglio  2017,  nel  corso  della
quale  i  rappresentanti   degli   Uffici   del   Ministro   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  delle  regioni  e
dell'ANCI hanno condiviso la  proposta  di  inserire,  nel  titolo  e
nell'articolato,  la  precisazione  che  l'estensione   del   modulo:
«Notifica ai fini della registrazione»  a  tutti  gli  operatori  del
settore alimentare (OSA)  avviene,  laddove  non  sia  prescritto  il
riconoscimento; 
  Vista la nota del 5 luglio  2017,  con  la  quale  gli  Uffici  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  hanno
trasmesso la nuova formulazione dell'accordo che e'  stata  diramata,
in pari data, alle regioni ed agli enti locali; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza,  le  Regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso   avviso
favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione; 
  Acquisito, nel corso della seduta  odierna  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle Regioni e degli enti locali; 
 
                              Sancisce 
                         il seguente Accordo 
 
tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati: 
                               Art. 1 
 
 
                       Integrazioni al modulo 
               «Notifica ai fini della registrazione» 
 
  Al fine di estendere l'utilizzo del modulo «Notifica ai fini  della
registrazione», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, a tutti gli
operatori del settore alimentare (OSA), anche per  attivita'  diverse
da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il  riconoscimento,
l'elenco delle attivita' di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attivita')
e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attivita') e'  integrato
e sostituito con  l'elenco  allegato  al  presente  Accordo,  di  cui
costituisce parte integrante. 
    Roma, 6 luglio 2017 
 
                                                 Il Presidente: Costa 
 
Il Segretario: Naddeo