IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare
l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di
trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi
logistici e portuali in Italia;
Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevede
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per
l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le
procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e
648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con il
taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20
milioni di euro;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto
che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici
indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le
risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata
«ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad
euro 823.015;
Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 recante
«Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese
ferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n. 98 lettera
b), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni, ossia
gli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso la
rotaia in quanto modalita' che genera minori costi esterni rispetto
ad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma;
Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la
Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.44627 -
Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario, previa
notifica effettuata dal Ministero per via elettronica in data 22
giugno 2016;
Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e
delle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28
marzo 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete Autostrade Mediterranee
S.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione
operativa e monitoraggio dell'intervento;
c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unita'
di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o piu'
modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi
di scambio modale;
d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte
per ferrovia, con rottura di carico;
e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione,
il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli
interporti;
f) interporto: complesso organico di strutture e servizi
integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse
modalita' di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario
idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con
porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione;
g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese, cosi' come
definite dall'articolo 2082 del codice civile, che commissionano
treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi
ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato;
h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che conclude
un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce
come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti
alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la
responsabilita' dell'esecuzione del contratto;
i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata
titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di
servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne
garantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono
la sola trazione;
l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacita'
di prestazioni da un unico cliente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE n. C 326/93 del 26 ottobre 2012.
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2013.
- Si riporta l'art. 1, commi 647, 648 e 649, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)):
«Art. 1. - (Omissis).
647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O.
- Si riporta l'art. 15 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:
«Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4.260 milioni di
euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1-bis. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro
per l'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-bis, 4, comma
2, 8, comma 1-ter, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per
l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a
5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 2.985 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni
di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto
derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa
relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco
allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo
previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a
4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di
euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno
2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli
articoli 3, 4, 6 e 9.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove
necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
3-bis. Al fine di assicurare la piena tutela dei
titolari di indennizzi per infortunio o malattia
professionale e di semplificare il contenzioso in materia,
la rendita per inabilita' permanente erogata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), ai sensi dell'art. 66, numero 2), del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria
del danno subito dall'assicurato a causa dell'evento
invalidante. La medesima rendita non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini tributari.».
- Si riporta l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
95 del 24 aprile 2017, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, S.O.:
«Art. 13 (Riduzione dotazioni missioni e programmi di
spesa dei Ministeri). - 1. Ai fini del concorso delle
amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi programmatici indicati nel documento di
economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere,
le missioni e i programmi di spesa degli stati di
previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al
presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli
importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more
dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e'
autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli
importi indicati in termini di competenza e cassa
nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti,
potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei
saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto
agli importi indicati nel citato elenco anche relative a
missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
(Omissis).».
- Le Comunicazioni della Commissione (Linee guida
comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie
(2008/C 184/07)) sono pubblicate nella G.U.U.E. 22 luglio
2008, n. C 184/13.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2015.