IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla
data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del
regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione
di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in
conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE)
n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2
dell'art. 72 del medesimo regolamento;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE)
n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita'
procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente
aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente
regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, del
citato regolamento (CE) n. 607/2009;
Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le
disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e
conseguentemente del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli
stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Piave Malanotte» o «Malanotte del
Piave»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo
modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la nota della Regione Veneto n. 102875 del 13 marzo 2017 con
la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio vini Venezia,
nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta
presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio vini
Venezia, con sede in Venezia, intesa ad ottenere le modifiche di cui
all'art. 5 comma 10, all'art. 6 comma 1, all'art. 6 comma 2, del
disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Piave Malanotte» o
«Malanotte del Piave», concernenti alcune modifiche minori, che non
comportano modifiche al documento unico riepilogativo di cui all'art.
94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a
supporto delle citate modifiche minori del disciplinare in questione
e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle
disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto
ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima
richiesta:
in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte
della competente Regione Veneto;
ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e'
stato acquisito il parere favorevole della citata regione;
sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche
relative alle richiamate modifiche minori;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare
con provvedimento nazionale le citate richieste di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine
controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», in
particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a)
del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Al disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
origine controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del
Piave», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre
2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014
richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate
nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare della DOP «Piave Malanotte» o
«Malanotte del Piave», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito
internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP
- e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del
relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2017
Il dirigente: Polizzi