IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019),  concernente
il Fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE),  il  quale  prevede,  in
particolare: 
    al comma 15-ter, che, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base
delle esigenze avanzate dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con  il  Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze  e  con  le
regioni e le province autonome, la progettazione  dell'infrastruttura
nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE, la  cui
realizzazione e' curata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
attraverso  l'utilizzo  dell'infrastruttura   del   Sistema   tessera
sanitaria garantendo: 
      1) l'interoperabilita'  dei  FSE  e  dei  dossier  farmaceutici
regionali; 
      2) l'identificazione dell'assistito, attraverso  l'allineamento
con l'Anagrafe nazionale degli  assistiti  (ANA).  Nelle  more  della
realizzazione   dell'ANA,   l'identificazione    dell'assistito    e'
assicurata attraverso l'allineamento  con  l'elenco  degli  assistiti
gestito dal Sistema tessera sanitaria; 
      3) per le regioni e province autonome che, entro  il  31  marzo
2017, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero  della  salute  di  volersi  avvalere   dell'infrastruttura
nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei  soggetti  di
cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei  dati  di
cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati  di  cui
al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e  consultazione
del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome,  secondo
le modalita' da stabilire con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; 
      4) a partire dal 30 aprile 2017, la  gestione  delle  codifiche
nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7; 
    al comma 15-septies, che il Sistema tessera sanitaria,  entro  il
30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e  ai  dossier  farmaceutici
regionali, attraverso l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema  tessera
sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e
prestazioni erogate di farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e
alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015,  n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
novembre 2015, n. 263, attuativo del comma 7 del predetto art. 12; 
  Viste le «Linee guida per la presentazione dei  piani  di  progetto
regionali per il FSE» del 31 marzo 2014, attuative del  comma  15-bis
del citato art. 12; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente  l'istituzione  del   sistema   (c.d.   Sistema   tessera
sanitaria) da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
quale prevede, in particolare, al  comma  9,  che  al  momento  della
ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 5-bis
e del comma 8 del medesimo art.  50,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce
in archivi distinti e non interconnessi, uno  per  ogni  regione,  in
modo che sia assolutamente separato,  rispetto  a  tutti  gli  altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito; 
  Visto il decreto 2 novembre 2011 del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264,  supplemento  ordinario,
concernente la de-materializzazione  della  ricetta  medica  cartacea
attraverso i servizi telematici resi disponibili dal Sistema  tessera
sanitaria; 
  Considerato l'art. 8, comma 1 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178; 
  Considerato il comma 9 del citato  art.  50  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326; 
  Considerato che i dati delle prestazioni di  assistenza  protesica,
termale ed  integrativa  risultanti  nel  Sistema  tessera  sanitaria
potranno essere disponibili per le finalita' di cui al  citato  comma
15-septies solo al momento della messa a regime in tutte  le  regioni
della relativa rilevazione; 
  Visto il decreto 11 dicembre 2009  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302
del 30 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-sexies, lettere
a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  concernente  il
controllo delle esenzioni per reddito; 
  Visto il decreto del 26 febbraio 2010, e successive  modificazioni,
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19  marzo  2010,  n.  65,
concernente  la  definizione  delle   modalita'   tecniche   per   la
predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di
malattia al SAC; 
  Considerato che, ai sensi del citato decreto del 26 febbraio 2010 i
dati delle certificazioni di malattia sono archiviati presso INPS; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 62-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82,  concernente  l'istituzione  dell'Anagrafe  nazionale   degli
assistiti (ANA); 
  Vista la circolare  n.  4  del  1°  agosto  2017  dell'Agenzia  per
l'Italia   digitale,    concernente    il    documento    progettuale
dell'infrastruttura  nazionale  per  l'interoperabilita'   dei   FSE,
risultante dall'attivita' congiunta con il Ministero della salute, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le  regioni  ai  sensi  del
citato comma 15-ter dell'art. 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali; 
  Considerato di  dover  disciplinare  con  il  presente  decreto  le
modalita' tecniche di cui al punto 3) del  comma  15-ter  del  citato
art. 12, nonche' gli  altri  servizi  telematici  dell'infrastruttura
nazionale per l'interoperabilita' dei FSE di cui  al  medesimo  comma
15-ter e di cui al comma 15-septies del predetto art. 12, in coerenza
con la soluzione progettuale di cui alla citata circolare n. 4 del 1°
agosto 2017 dell'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 26 luglio 2017 ai sensi dell'art. 154,  comma
4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019); 
    b) «dossier farmaceutico», la parte specifica del  FSE  istituita
per favorire la qualita',  il  monitoraggio,  l'appropriatezza  nella
dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini  della
sicurezza del paziente, aggiornato a cura della farmacia che effettua
la dispensazione; 
    c)  «decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   n.
178/2015», il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178, attuativo del comma 7 del predetto art. 12; 
    d) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i FSE, istituita ai sensi del comma  15-ter  del  predetto  art.  12,
realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze,  della  quale
lo stesso assume la titolarita' del trattamento dei dati, sulla  base
di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto; 
    e) «FSE-INI», infrastruttura e servizi telematici dell'INI per le
regioni e province autonome che, ai sensi del comma 15-ter, punto  3)
del predetto art. 12, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere  dell'INI  ai
sensi del comma 15 del citato art. 12; 
    f)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
    g) «SPC», il  sistema  pubblico  di  connettivita'  di  cui  agli
articoli 73 e seguenti del CAD; 
    h) «Codice privacy», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni; 
    i) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    j) «ANA», Anagrafe nazionale degli  assistiti,  di  cui  all'art.
62-ter del CAD; 
    k) «elenco degli assistiti Sistema TS», l'elenco di cui al  comma
9 del citato art. 50; 
    l)  «Servizio  sanitario  nazionale»,   il   Servizio   sanitario
nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
    m)  «SASN»,  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 luglio 1980, n. 620; 
    n) «assistito», il soggetto che ricorre all'assistenza  sanitaria
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
    o) «assistito  SASN»,  il  soggetto  che  ricorre  all'assistenza
sanitaria  nell'ambito  del  Servizio  assistenza  sanitaria  per  il
personale navigante; 
    p) «consenso», il consenso dell'assistito ai sensi  del  predetto
art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    q) «informativa», informativa agli assistiti di  cui  all'art.  6
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015; 
    r) «oscuramento», oscuramento dei dati del FSE di cui all'art.  8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015; 
    s)  «RdE»,  la  regione  o  provincia  autonoma  ovvero  SASN  di
erogazione di una prestazione sanitaria; 
    t)  «RdA»,  la  regione  o  provincia  autonoma  ovvero  SASN  di
assistenza dell'assistito; 
    u) «certificati telematici di malattia», i certificati di cui  al
decreto del 26 febbraio 2010, come modificato dal decreto  18  aprile
2012 del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19  marzo  2010,  n.
65; 
    v)  «circolare  Agid»,  circolare  n.  4  del  1°   agosto   2017
dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   concernente   il   documento
progettuale dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' dei
FSE, risultante  dall'attivita'  congiunta  con  il  Ministero  della
salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e  le  regioni  ai
sensi del citato comma  15-ter  dell'art.  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma  382  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.