IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione
delle miniere;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e, in particolare,
l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero
dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca
e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle
mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di
prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma ed in mare;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha
dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e le successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78 recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico, che ha istituito la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante
riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99 che, in particolare, all'art. 1, comma 7, ha
disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure
urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 di attuazione
della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione
della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 239;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio
2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre
2015 con il quale sono state delegati al direttore generale per la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche i
compiti e le risorse finanziarie necessari all'espletamento delle
funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle
risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle licenze
e la gestione dei ricavi, in base a quanto disposto dal decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre
2015 recante modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 2014 di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre
2016 con cui e' stata ricostituita la CIRM, riorganizzando le tre
Sezioni: la Sezione a) e b) sono state mantenute nell'ambito della
Direzione generale per la sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG) e
la Sezione c) e' stata invece assegnata alla Direzione generale per
la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
(di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017, con
la quale e' stata dichiarata l'incostituzionalita' del comma 7
dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte
in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel
procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico con cui sono stabilite le modalita' di
conferimento del titolo concessorio unico, nonche' le modalita' di
esercizio delle relative attivita'; e l'illegittimita' del comma 10
del medesimo articolo.
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2017, che
nell'ambito del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione
Abruzzo ha annullato, per l'effetto della precedente, il decreto
ministeriale 25 marzo 2015 recante «Aggiornamento del disciplinare
tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164».
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre
2016, recante « Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei
titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale».
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'adeguamento del
disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 7 dicembre 2016, per tenere conto di quanto sancito con la
sentenza costituzionale n. 170 del 2017.
Ritenuto inoltre, in conformita' alle richiamate pronunce della
Corte costituzionale, di dare mandato alle competenti Direzioni
DGSAIE e DGS-UNMIG al fine di provvedere all'adeguato coinvolgimento
delle regioni, per stabilire le modalita' di conferimento del titolo
concessorio unico di cui comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164;
Considerato che, salvo che per il conferimento del «titolo
concessorio unico», la modalita' procedimentale da adottare per
l'intesa tra lo Stato e le Regioni per il conferimento dei permessi
di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione, per
la terra ferma, puo' ritenersi gia' da tempo condivisa dalle regioni
e province autonome, sulla base dell'Accordo del 24 aprile 2001 fra
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto provvede all'adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, tenendo conto
unicamente del comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 133 del
2014, cosi' come riformulato dalla sentenza costituzionale n. 170 del
2017, nonche' della dichiarata incostituzionalita' del comma 10 del
medesimo articolo.
2. Alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento
e per le infrastrutture energetiche in coordinamento con la Direzione
generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie
ed energetiche, e' dato mandato di provvedere all'adeguato
coinvolgimento delle regioni, per stabilire le modalita' di
conferimento del titolo concessorio unico di cui comma 7 dell'art. 38
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.