IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice,  ai
sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per
lesioni di lieve  entita'  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico  in  misura  corrispondente  alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 148 del 27 giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data  19
luglio 2016, adottato ai sensi dell'art. 139, comma  5,  del  Codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono
stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2016; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016,  applicando
la maggiorazione  dell'1,7%  pari  alla  variazione  percentuale  del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal mese di aprile 2017, gli  importi  indicati  nel
comma 1 dell'art.  139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016,
sono aggiornati nelle seguenti misure: 
    ottocentotre euro e settantanove centesimi, per  quanto  riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  di  cui
alla lettera a); 
    quarantasei euro e  ottantotto  centesimi,  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b). 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 luglio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda