IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
Sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1143/2011   della
Commissione di  approvazione  della  sostanza  attiva  procloraz,  in
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, relativo all'immissione  sul  mercato  dei  prodotti
fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di  esecuzione
(UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con i quali i  prodotti
fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  prochloraz  sono  stati
ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione  alla
luce  dei  principi  Uniformi  e  sono  stati  adeguati  alle   nuove
condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione
della sostanza attiva prochloraz che prevede solo gli  impieghi  come
fungicida e nel caso di impieghi in  pieno  campo,  le  quantita'  di
sostanza attiva non puo' superare 450 g/ha per ogni applicazione; 
   Visto i decreti di registrazione e successivi decreti di  modifica
relativi rispettivamente al rilascio dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari Partner EC (reg. n.  14472)  e  Snow  (reg.  n.  12030),
contenenti la sostanza attiva prochloraz a nome dell'Impresa  Barclay
Chemicals Manufacturing  Ltd  con  sede  legale  e  amministrativa  a
Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda); 
  Vista l'istanza presentata in data 27 dicembre  2013  e  successive
integrazioni   dall'impresa   medesima   diretta   ad   ottenere   la
ri-registrazione  dei  suddetti  prodotti  fitosanitari   secondo   i
principi uniformi, sulla base del dossier Eyetak 450 g/l, conforme ai
requisiti di cui all'allegato  III  del  citato  decreto  legislativo
194/1995, trasposti nel reg. (UE) n.  545/2011  della  Commissione  e
s.m.i.; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotto
fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato  a  quanto  previsto  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011  della  Commissione,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva prochloraz; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via
telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del
citato fascicolo Eyetak  450  g/l,  svolta  dall'Azienda  ospedaliera
Luigi  Sacco-Polo   Universitario/Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari  e  la  prevenzione  sanitaria-ICPS,  al  fine  della
ri-registrazione dei prodotti fitosanitari sopra riportati,  fino  al
31 dicembre 2021, alle nuove  condizioni  di  impiego  e  alla  nuova
composizione proposta; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 11 maggio 2016 e successive note
di cui l'ultima in  data  25  maggio  2016  con  la  quale  e'  stata
richiesta la documentazione  per  il  completamento  dell'iter  e  la
presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi, come richiesto
dall'Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data  del
presente decreto; 
  Vista la  nota  pervenuta  in  data  3  giugno  2016  e  successive
integrazioni di cui l'ultima in data 24 aprile 2017  da  cui  risulta
che  la  suddetta  Impresa  ha   ottemperato   a   quanto   richiesto
dall'Ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data  di  scadenza
dell'approvazione    della    sostanza    attiva    prochloraz     la
ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Partner EC (reg. n. 14472)
e Snow (reg. n. 12030), alle nuove condizioni di impiego e alla nuova
composizione proposta; 
  Visto il versamento effettuato  ai  sensi  del  sopracitato decreto
ministeriale 28 settembre 2012. 
 
                              Decreta: 
 
  E' confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre  2021,  data
di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva  prochloraz,  dei
prodotti fitosanitari Partner EC (reg. n.  14472)  e  Snow  (reg.  n.
12030), dell'impresa Barclay Chemicals  Manufacturing  Ltd  con  sede
legale e amministrativa a Mulhuddart,  Dublin  15  (Irlanda)  con  la
nuova composizione e alle condizioni e sulle colture  indicate  nelle
rispettive  etichette  allegate  al  presente  decreto,  fissate   in
applicazione dei principi uniformi. 
  La succitata impresa e' tenuta, altresi',  alla  presentazione  dei
dati  tecnico  -  scientifici  aggiuntivi   richiesti   dall'Istituto
valutatore entro 12 mesi dalla data del presente decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguata secondo i principi uniformi e munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari  gia'  immessi
sul mercato alla data del presente decreto, e' consentito secondo  le
seguenti modalita': 
    6  mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del   titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute  www.salute.gov.it  nella  sezione  «Banca
dati». 
     Roma, 31 maggio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco