IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di riordino  degli  organi  collegiali  ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio  di  prodotti  fitosanitari»  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Vista l'istanza presentata in  data  22  aprile  2015  dall'Impresa
Exclusivas Sarabia S.A., con sede legale in Cami'  de  l'  Albi,  Rec
Nou, s/n. , 25110 Alpicat, Lleida (Spagna), finalizzata  al  rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CODIMUR  SC  ai  sensi
dell'art.  33  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  contenente  la
sostanza attiva Copper Oxychloride  indicando  l'Italia  quale  Stato
membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011 recante  approvazione  della  sostanza
attiva Copper Oxychloride fino  al  31  gennaio  2018,  a  norma  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report-dRR)  messo  a  disposizione   degli   Stati   membri,   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e del richiedente,  dallo  Stato  membro  relatore
Italia in data 17 giugno 2016; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati  dagli  Stati  membri  interessati,  dagli  esperti   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1,
del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 16 giugno 2017 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota del 17 luglio 2017, con la quale  l'Impresa  medesima
ha  presentato   la   documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2019, l'Impresa Exclusivas Sarabia S.A. con sede legale in  Cami'  de
l'  Albi,  Rec  Nou,  s/n.  ,  25110  Alpicat,  Lleida  (Spagna),  e'
autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in
commercio il prodotto fitosanitario denominato  CODIMUR  SC,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato in taglie da: 30-100-150-250-500  ml  e
1-5 l. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera  Exclusivas  Sarabia
S.A., Cami' de l'  Albi,  Rec  Nou,  s/n.  ,  25110  Alpicat,  Lleida
(Spagna). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16604. 
  E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute  www.salute.gov.it  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 25 luglio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco