IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 2-ter, dell'art. 7 del decreto-legge n.  14  del  20
febbraio 2017, convertito con modificazioni  dalla  legge  18  aprile
2017 n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017) che  dispone
testualmente: «Al personale della polizia  locale  si  applicano  gli
istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese  di  degenza
per causa di servizio. Agli oneri derivanti  dal  primo  periodo  del
presente  comma,  valutati  in  2.500.000  euro  annui  a   decorrere
dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
vengono stabiliti i criteri e le modalita' di  rimborso  delle  spese
sostenute dai comuni per la corresponsione  dei  benefici  i  cui  al
presente comma.»; 
  Visto  il  successivo  comma  2-quater  del  citato  art.   7   del
decreto-legge n. 14 del 2017, che testualmente recita: «Ai fini degli
accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
ottobre  2001,  n.  461.  Le  commissioni  che  svolgono  i  predetti
accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.; 
  Visto,  altresi',  il  seguente  comma  2-quinquies,   sempre   del
riportato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che  dispone:  «Le
disposizioni di cui al comma 2-ter si  applicano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.»; 
  Visto, infine, l'ulteriore comma  2-sexies,  sempre  del  riportato
art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017,  che  dispone:  «Agli  oneri
valutati di cui al comma  2-ter  del  presente  articolo  si  applica
l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009,  n.
196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma  12,  si
provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno con le modalita'  previste  dal
comma  12-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.»; 
  Ritenuto,  necessario  predisporre  le  procedure   informatizzate,
nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni  potenzialmente
beneficiari  di  formulare  apposita  richiesta  per   il   rimborso,
dall'anno 2017, degli oneri sostenuti  per  l'equo  indennizzo  e  le
spese di degenza per causa di servizio; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione degli stessi processi di acquisizione; 
  Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 25 luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente decreto si intende: 
  1. Per «istituto dell'equo  indennizzo»,  quanto  previsto  per  la
perdita dell'integrita' fisica riconosciuta dipendente  da  causa  di
servizio dall'art. 68 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.   3,   il   cui
procedimento  e'  stato  oggetto  di  un  apposito   Regolamento   di
semplificazione, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461. 
  2. Per istituto del «rimborso delle spese di degenza per  causa  di
servizio», le spese per ricoveri  in  istituti  sanitari  pubblici  o
privati convenzionati,  conseguenti  a  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento di servizi  di  polizia  o  di  soccorso  pubblico,
ovvero nello  svolgimento  di  attivita'  operative  o  addestrative,
riconosciute dipendenti da causa di servizio,  con  esclusione  delle
cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.