IL MINISTRO 
                      PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
         con delega in materia di politiche per la famiglia 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto l'art. 1, comma 348, della legge 232  dell'11  dicembre  2016
(Legge di Bilancio per l'anno 2017), il quale , al fine di  sostenere
le famiglie e di  incentivare  la  natalita',  istituisce  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  un  apposito  fondo  rotativo,
denominato «Fondo di  sostegno  alla  natalita'»,  volto  a  favorire
l'accesso al credito delle famiglie con uno  o  piu'  figli,  nati  o
adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017,  mediante  il  rilascio  di
garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari
finanziari; 
  Visto l'art. 1, comma 349,  della  citata  legge  di  Bilancio  per
l'anno 2017, il quale prevede che la dotazione del Fondo di  sostegno
alla natalita' e' pari a 14 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  24
milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno  2019,
13 milioni di euro per l'anno 2020  e  6  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  il
quale stabilisce  che  «le  amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  su
cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo  analogo  a
quello esercitato  su  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria
attivita' quasi  esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione
dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento  degli
interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse  finanziarie
dei fondi stessi»; 
  Visti gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n.  50,  concernente   l'attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture; 
  Considerato che il  citato  art.  1,  comma  349,  della  legge  di
Bilancio per l'anno 2017, dispone che con decreto  del  Ministro  con
delega in materia di politiche per la famiglia, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di  funzionamento  del  Fondo,  nonche'
quelli di rilascio e di operativita' delle garanzie; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 gennaio 2017 con il quale all'On. Avv. Enrico Costa, Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, e' stata conferita la delega  di
funzioni in materia di politiche per la famiglia; 
  Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad  attuare
le misure di cui al predetto art. 1, commi 348  e  349,  non  essendo
dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai  sensi
del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 di  una
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla
stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: 
    a) Per «Fondo»: il  Fondo  di  sostegno  alla  natalita'  di  cui
all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  volto  a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno  o  piu'  figli,
nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio
di  garanzie  dirette,  anche  fideiussorie,  alle  banche   e   agli
intermediari finanziari; 
    b) Per «Dipartimento»: il Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    c) Per «Gestore»: una societa' a capitale  interamente  pubblico,
di cui il Dipartimento si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo.