IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva
90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto, in particolare, l'art. 31 del citato regolamento (UE) n.
1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualita'
«prodotto di montagna»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione
dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni
d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di
montagna»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato regolamento delegato
(UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di
trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari
in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la
macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse,
per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti
possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purche' la
distanza non sia superiore a 30 km;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive
modifiche recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 30 dicembre 2003 recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti a
denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica
protetta nell'albo dei prodotti di montagna»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 consente
agli Stati membri di decidere se applicare o meno la deroga
all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di
montagna» per le operazioni di trasformazione per la produzione di
latte e prodotti lattiero-caseari svolte al di fuori delle zone di
montagna;
Considerato che vincoli naturali possono pregiudicare la
disponibilita' di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di
montagna e rendere difficile e poco redditizia la trasformazione del
latte;
Considerato che le operazioni di trasformazione del latte
effettuate in prossimita' delle zone di montagna, non alterano la
natura dei prodotti per quanto riguarda la loro provenienza da zone
di montagna e che pertanto e' opportuno concedere una deroga per lo
svolgimento di tali operazioni al di fuori delle zone di montagna;
Considerato che e' necessario conformare la normativa nazionale a
quella europea e abrogare il decreto ministeriale 30 dicembre 2003
recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di
origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei
prodotti di montagna»;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 22 giugno 2017;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina in conformita' al regolamento
(UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014:
a) le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di
qualita' «prodotto di montagna»;
b) la concessione della deroga all'utilizzo dell'indicazione
facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» per operazioni di
trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna;
c) gli adempimenti degli operatori;
d) monitoraggio e controlli.
2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per:
a) «zone di montagna»: le aree ubicate nei comuni classificati
totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32
paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di sviluppo
rurale delle rispettive regioni;
b) «trasformazione»: qualsiasi azione che provoca una
modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento
termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione,
essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione
di tali procedimenti;
c) «prodotti non trasformati»: i prodotti alimentari non
sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che siano stati divisi
separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati,
frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati,
refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
d) «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla
trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono
contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire
loro caratteristiche specifiche.