IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto  l'art.  161,  comma  1,  del   testo   unico   della   legge
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti  locali
redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio  di
previsione e del rendiconto della gestione; 
  Visto il comma 2  del  medesimo  articolo,  in  base  al  quale  le
modalita'  della  certificazione  sono  stabilite  con  decreto   del
Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.)  e  dell'Unione  delle  province  d'Italia
(U.P.I.); 
  Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.
244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale  il
termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  per  l'anno
2017, da parte degli enti locali, e'  stato  differito  al  31  marzo
2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7  luglio  2017,
con cui il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione
per  l'anno  2017,  da  parte  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province, e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8  maggio  2011,
n.  68,  concernenti,  rispettivamente,  disposizioni  in   tema   di
federalismo fiscale  di  comuni  e  di  regioni,  province  e  citta'
metropolitane; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», come integrato e modificato dal decreto  legislativo  10  agosto
2014, n. 126; 
  Visto lo schema di bilancio (c.d. «armonizzato») previsto dall'art.
11, allegato al predetto decreto legislativo n. 118, come  modificato
ed integrato dai decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze
adottati  ai  sensi  del  comma  11  del  medesimo  art.  11,  ed  in
particolare l'allegato n. 9 concernente lo  schema  del  bilancio  di
previsione finanziario; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  fissare  modalita'  e   termini   di
compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio  di
previsione dell'anno 2017; 
  Visto l'art. 44, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016,  n.
229, con cui sono sospesi, per il periodo  di  dodici  mesi  tutti  i
termini, anche scaduti, a carico dei comuni indicati  negli  allegati
al suddetto decreto; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e l'art. 1,  comma
2 della citata legge n. 229 che ne ha disposto l'abrogazione, facendo
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016; 
  Visto l'art. 18-undecies, comma 1, lettera f) del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7
aprile 2017, n. 45, con cui si  e'  introdotto  l'allegato  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Valutata l'esigenza di acquisizione della certificazione  contabile
anche da parte degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia,
della regione Valle d'Aosta e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, altresi', che l'atto da adottare nella forma del presente
decreto consiste nell'approvazione del modello di certificato, il cui
contenuto ha natura prettamente gestionale; 
  Sentite l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  e  l'Unione
delle  province  d'Italia,  che  hanno  espresso  parere   favorevole
sull'articolazione ed il contenuto del modello di certificato; 
  Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica
certificata e con firma digitale dei  sottoscrittori  del  documento,
per  garantire  la  necessaria  celerita'  e   che   tale   tipo   di
trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, pertanto,  di
dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art.  27  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione  modello  di  certificazione,   soggetti   tenuti   agli
              adempimenti e termini per la trasmissione 
 
  1.  E'  approvato  il  modello  di  certificato  del  bilancio   di
previsione per l'anno 2017, allegato al  presente  decreto,  che  gli
enti locali sono tenuti a  predisporre  e  trasmettere  entro  il  15
novembre 2017. 
  2. Gli enti locali,  sono  tenuti  a  compilare  e  trasmettere  la
certificazione relativa allo schema del bilancio di previsione  (c.d.
«armonizzato») previsto  dall'art.  11  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  come  integrato  e  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente
decreto. 
  3. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella  legge  15
dicembre 2016, n. 229, non sono tenuti a compilare e trasmettere  per
un periodo di dodici mesi - decorrente, per ciascuno dei  tre  gruppi
di comuni, dalle date rispettivamente indicate nel primo periodo  del
comma 3, dell'art. 44, del medesimo decreto-legge n. 189 del  2016  -
la certificazione di bilancio di previsione 2017.