IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198» e, in particolare, il Capo III del medesimo decreto riguardante «Procedimento di liquidazione dei contributi diretti per le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro»; Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 70 del 2017 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' della domanda e la documentazione istruttoria da produrre a corredo della stessa per l'ammissione ai contributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro senza portafoglio con delega in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2017, con il quale sono attribuite al Ministro on. dott. Luca Lotti le ulteriori deleghe in materia di informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonche' in materia di anniversari di interesse nazionale; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; b) alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti; d) alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.