IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n.  198  recante  «Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  maggio  2017,  n.  70  recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti  alle  imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2,  commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»  e,  in  particolare,  il
Capo  III  del  medesimo   decreto   riguardante   «Procedimento   di
liquidazione   dei   contributi   diretti    per    le    cooperative
giornalistiche, gli enti senza fini di lucro  e  le  imprese  il  cui
capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria  da  enti
senza fini di lucro»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo  n.
70 del 2017 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  sono  stabilite   le   modalita'   della   domanda   e   la
documentazione istruttoria da produrre a  corredo  della  stessa  per
l'ammissione ai contributi; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato  nominato
Ministro senza portafoglio con delega in materia di sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
26 gennaio 2017, con il quale sono attribuite al Ministro  on.  dott.
Luca  Lotti  le  ulteriori  deleghe  in  materia  di  informazione  e
comunicazione  del  Governo  ed  editoria,  nonche'  in  materia   di
anniversari di interesse nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) alle  cooperative  giornalistiche  che  editano  quotidiani  e
periodici; 
    b) alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  periodici  il  cui
capitale  e'  detenuto  in  misura  maggioritaria   da   cooperative,
fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di
cinque anni dall'entrata in vigore della legge 26  ottobre  2016,  n.
198; 
    c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici  di
quotidiani e periodici il cui capitale  e'  interamente  detenuto  da
tali enti; 
    d) alle imprese  editrici  che  editano  quotidiani  e  periodici
espressione di minoranze linguistiche.