IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n.
53 del Ministro della salute, di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123 dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con  cui
e'  stato  nominato  direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco il prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123 dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il
prof.  Mario  Melazzini  e'  stato  confermato   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2,  comma  160,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del citato decreto 20 settembre 2004, n. 245, della cui pubblicazione
sul proprio sito istituzionale e' stato dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto l'art. 1, commi 402, 402-bis,  403  e  404,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. (legge di Bilancio 2017); 
  Visto l'art. 10, commi 2, 3 e 4,  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.,  ed,  in  particolare,
l'art. 10-bis; 
  Visto il documento della Commissione consultiva tecnico-scientifica
concernente il  «Modello  di  valutazione  dell'innovativita'»  e  la
«Procedura  di  valutazione»  finalizzata   al   riconoscimento   del
requisito di innovativita' dei farmaci; 
  Considerato che per l'attribuzione  ai  farmaci  del  requisito  di
innovativita' e'  necessaria  la  dimostrazione  di  un  loro  valore
terapeutico aggiunto rispetto  alle  altre  terapie  disponibili  nel
trattamento di una patologia grave; 
  Considerato  che  i  benefici  associati  al   riconoscimento   del
requisito di innovativita' hanno la durata massima di 36 mesi per  il
farmaco «first in class», mentre eventuali «followers» che  venissero
riconosciuti successivamente come  innovativi  potranno  beneficiarne
per il periodo residuo; 
  Considerato di dover prevedere anche le modalita' per la  eventuale
riduzione del prezzo di rimborso  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Ritenuto   opportuno   adottare   un   modello    di    valutazione
dell'innovativita'  unico  per  tutti  i  farmaci,  fatta  salva   la
possibilita' di prevedere, ove necessario,  l'utilizzo  di  ulteriori
indicatori specifici; 
  Vista la determinazione  n.  519/2017,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  80  del  5
aprile 2017; 
  Ritenuto di dover integrare la richiamata determina in applicazione
della   possibilita'   gia'   in   essa   contenuta   di   effettuare
«integrazioni, aggiornamenti e revisioni in tempi successivi»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione  dei  criteri  per  la   classificazione   dei   farmaci
  innovativi,  la  procedura  di  valutazione  e  i  criteri  per  la
  permanenza del requisito dell'innovativita' 
 
  1. Sono approvati i criteri  per  la  classificazione  dei  farmaci
innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza
del requisito dell'innovativita' ai fini dell'eventuale riduzione del
prezzo di rimborso, di cui  all'Allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante della presente determinazione.