IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo
per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che
prevede l'adozione di norme regolamentari per l'esecuzione e
l'attuazione delle disposizioni del codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il Nuovo codice della strada, e, in
particolare, l'articolo 116 concernente la patente di guida, nonche'
l'articolo 119 riguardante i requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente stessa;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE, concernenti le patenti di guida e, in particolare,
l'Allegato III, che stabilisce i requisiti di idoneita' fisica e
mentale per la guida di un veicolo a motore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e, in
particolare, l'articolo 319 concernente i requisiti fisici e psichici
per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della
patente di guida, nonche' l'articolo 320, relativo alle malattie ed
affezioni invalidanti riportate nell'appendice II, per le quali si
esclude la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla
guida;
Considerata la necessita' di apportare modifiche alla appendice II
dell'articolo 320 citato, in considerazione del progresso scientifico
intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per
la cura delle malattie del sangue;
Visto il parere favorevole del Ministero della salute;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'Appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e'
soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3777
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la
revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale):
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il
Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice
della strada, con contestuale abrogazione del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari
incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute
nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali
in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme
pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta
l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'articolo
19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto
dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 116 e 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la
guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare
ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida ed, ove
richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai
sensi dell'articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio
sistema informatico, delle patenti di guida e delle
abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida
dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con
velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h,
la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a
combustione interna, oppure la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e'
inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'
massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³
per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza
massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di
potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che
non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il
doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza
carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima
per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1,
lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla
lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali
veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della
categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg,
purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione
non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500
chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di
capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di
esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice
della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per
il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo'
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500
kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
superi 12000 kg;
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice
rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un
semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli
di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la
cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il
trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice
rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale
delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche
se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette
patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le
limitazioni devono essere riportate sulla patente
utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i
codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova
pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di
cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende
un veicolo nel quale non e' presente il pedale della
frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A, A2 o A1.
6. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a
categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2,
lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con
autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i
conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di
tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti
servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1,
A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo
adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di
guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai
fini del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in
possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i
certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione
medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
ai sensi dell'articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie,
come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti
titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche
speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1,
D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e'
sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e
statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni
trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i
sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o
altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da
2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di
categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria
A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la
patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e'
richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche
disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della
patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai
commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 ad euro 1.600.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici
di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di
appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati,
purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli
ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni
di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi
tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
e fisici per il primo rilascio della patente di guida di
qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione
professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire
apposita certificazione da cui risulti il non abuso di
sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento
sono altresi' individuate le strutture competenti ad
effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui
all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai
titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in
occasione della revisione o della conferma di validita'
delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano
titolari di certificato professionale di tipo KA o KB,
quando il rinnovo di tale certificato non coincida con
quello della patente. Le relative spese sono a carico del
richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve
risultare da certificazione di data non anteriore a tre
mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei
precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un
certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di
cui al precedente periodo, la commissione medica locale
certifichi che il conducente presenti situazioni di
mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non
suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validita' della patente di guida posseduta
potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al
comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi
2, 3 e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
b-bis);
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il
giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida
al competente ufficio della motorizzazione civile che
adotta il provvedimento di sospensione o revoca della
patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del
presente codice. Le commissioni comunicano altresi'
all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
della validita' della patente, anche con riferimento ai
veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga
conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse
prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la
riduzione del termine di validita' della patente o i
diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di
veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
eventuali adattamenti, possono essere modificati dai
suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue
spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli
organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria
Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
onere dell'interessato produrre la nuova certificazione
medica entro i termini utili alla eventuale proposizione
del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. La produzione del certificato
oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato
il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri (705). Qualora siano sottoposti a
visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono
essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C
e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.».
- Si riporta l'Allegato III del decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE
e 2009/113/CE concernenti la patente di guida):
«Allegato III - (previsto dall'articolo 23)
REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA
GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
L'articolo 119 del Codice della strada prevede la
presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai
medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio
della patente di guida, per il rinnovo di validita' di
quest'ultima, nonche' nelle ipotesi in cui e' emesso uno
specifico provvedimento di revisione della patente, ai
sensi dell'articolo 128 del Codice della strada.
Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di
idoneita' fisica e psichica stabiliti dagli articoli da
319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495. Per quanto concerne le seguenti
patologie:
- vista,
- affezioni cardiovascolari,
- diabete mellito,
- epilessia,
- dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,
- uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e
consumo abituale di medicinali,
- turbe psichiche,
- malattie neurologiche,
si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.
Conseguentemente, all'appendice II - Art. 320 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni
cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema
nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono
soppresse.
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono
classificati in due gruppi:
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM,
A, A1,A2, B1, B, e BE.
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C,
CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonche' i titolari di
certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB,
giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
A. REQUISITI VISIVI
A.1. Il candidato al conseguimento della patente di
guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di
revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada)
deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la
compatibilita' delle sue condizioni visive con la guida di
veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare
attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione
crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al
contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono
compromettere la guida sicura. Se c'e' motivo di dubitare
che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere
esaminato dalla Commissione Medica Locale.
A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non
soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e
l'acutezza visiva, il rilascio della patente puo' essere
autorizzato da parte della Commissione medica locale in
"casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del
conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In
questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita
dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti
da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di
altre patologie che possono pregiudicare la funzione
visiva, fra cui la sensibilita' all'abbagliamento, al
contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente
avvalendosi anche di prova pratica di guida. La
documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a
base del giudizio espresso dovra' restare agli atti per
almeno cinque anni.
A.3. Gruppo 1
A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della
patente di guida deve possedere un'acutezza visiva
binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben
tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza
visiva posseduta da entrambi gli occhi, purche' il visus
nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.
A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve
consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi,
con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso
sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non
devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi
rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta
una visione sufficiente in relazione all'illuminazione
crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo
abbagliamento e un'idonea sensibilita' al contrasto, in
caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la
Commissione medica locale puo' autorizzare la guida solo
alla luce diurna.
A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia
degli occhi progressiva, la patente di guida puo' essere
rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validita'
limitata nella durata e se del caso con limitazione per la
guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di
medico specialista oculista.
A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della
patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve
possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile
anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico
monocratico deve certificare che tale condizione di vista
monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente
lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del
soggetto e che il campo visivo consenta una visione in
orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi
verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e
30 gradi verso il basso.
Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30
gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere
posseduta una visione sufficiente in relazione
all'illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con
idoneo tempo di recupero e idonea sensibilita' al
contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente
verificate.
Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono presenti
il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale
che, avvalendosi di consulenza da parte di medico
specialista oculista, valuta con estrema cautela se la
patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata,
eventualmente con validita' limitata nella durata e se del
caso con limitazione per la guida notturna.
A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o
della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai
fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non e'
consentito guidare per un congruo periodo di tempo,da
valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso
tale periodo, la guida puo' essere autorizzata dalla
Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico
specialista oculista, eventualmente con prescrizione di
validita' limitata nella durata e se del caso con
limitazione per la guida notturna.
A.4. Gruppo 2
A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della
patente di guida deve possedere una visione binoculare con
un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti
correttive, di almeno 0,8 per l'occhio piu' valido e di
almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i
valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive,
l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o
mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con
potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente
sferico o mediante lenti a contatto anche con potere
diottrico superiore. La correzione deve risultare ben
tollerata.
A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto
deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi
verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e
30 verso il basso. Non devono essere presenti
binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto
all'asse centrale.
A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o
rinnovata al candidato o al conducente che presenta
significative alterazioni della visione crepuscolare e
della sensibilita' al contrasto e una visione non
sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non
idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio o di
gravi alterazioni delle altre funzioni visive che
permettevano l'idoneita' alla guida o di insorgenza di
diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento
adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non e'
consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione
medica locale, acquisito il parere di un medico specialista
oculista puo' consentire la guida con eventuali
prescrizioni e limitazioni.
B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
Le affezioni che possono esporre il conducente o il
candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida
a una improvvisa menomazione del suo sistema
cardiovascolare, tale da provocare una repentina
alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un
pericolo per la sicurezza stradale.
B.1. Gruppo 1
B.1.1. La patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato colpito da gravi
disturbi del ritmo cardiaco.
B.1.2. La patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata al candidato o conducente portatore di uno
stimolatore cardiaco, previo parere di un medico
autorizzato e controllo medico regolare.
B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida
al candidato o conducente colpito da anomalie della
tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli
altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni
associate e del pericolo che esse possono costituire per la
sicurezza della circolazione.
B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere
ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o conducente
colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di
riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della
patente di guida al candidato o conducente che sia stato
colpito da infarto del miocardio e' subordinato al parere
di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo
medico regolare.
B.2. Gruppo 2
B.2.5. L'autorita' medica competente tiene in debito
conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
C. DIABETE MELLITO
Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende
la condizione in cui e' necessaria l'assistenza di un'altra
persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la
manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda
ipoglicemia grave. Tale condizione e' riconducibile
esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con
farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come
l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come
sulfaniluree e glinidi.
C.1. Gruppo 1
C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o
il rinnovo della patente di guida del candidato o del
conducente affetto da diabete mellito e' effettuato dal
medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del
codice della strada, previa acquisizione del parere di un
medico specialista in diabetologia o con specializzazione
equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni) operante presso le
strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
C.1.2. In caso di presenza di comorbilita' o di gravi
complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla
guida il giudizio di idoneita' e' demandato alla
Commissione medica locale.
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che
possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il
conducente puo' essere dichiarato idoneo alla guida di
veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni,
nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'eta'.
C.1.3. La patente di guida non deve essere ne'
rilasciata ne' rinnovata al candidato o al conducente
affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave
e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza
per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da
diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio
di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua
condizione.
C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete
mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che
non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori
dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del
GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in
associazione tra loro, il limite massimo di durata di
validita' della patente di guida, in assenza di complicanze
che interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere
fissato secondo i normali limiti di legge previsti in
relazione all'eta'.
C.2. Gruppo 2
C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano
indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali
come sulfaniluree e glinidi) l'accertamento dei requisiti
per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del
gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a
candidati o conducenti affetti da diabete mellito e'
effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico
specialista in diabetologia o specializzazione equipollente
(ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e
integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o
private accreditate e convenzionate , che possa attestare
le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici
mesi precedenti;
b) il conducente risulta pienamente cosciente dei
rischi connessi all'ipoglicemia;
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo
adeguato la sua condizione, monitorando il livello di
glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi
connessi all'ipoglicemia;
e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che
possano compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida puo' essere
rilasciata o confermata di validita' per un periodo massimo
di tre anni o per un periodo inferiore in relazione
all'eta'.
C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete
mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che
non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori
dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del
GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in
associazione tra loro, il limite massimo di durata della
patente di guida, in assenza di complicanze che
interferiscano con la sicurezza alla guida, puo' essere
fissato secondo i normali limiti di legge previsti in
relazione all'eta'.
C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore
di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre
l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione
civile, per l'adozione del provvedimento di cui
all'articolo 128 del codice della strada.
C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica
durante il periodo di validita' della patente di guida di
veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di
farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o
farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree o
glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio
Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di
cui all'articolo 128 del Codice della strada.
D. EPILESSIA
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni
improvvise dello stato di coscienza costituiscono un
pericolo grave per la sicurezza stradale allorche'
sopravvengono al momento della guida di un veicolo a
motore. La valutazione pertanto dovra' essere fatta con
particolare attenzione da parte della Commissione medica
locale.
Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o
piu' crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di
cinque anni l'una dall'altra.
Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi
scatenata da una causa identificabile e potenzialmente
evitabile.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o
isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla
guida. E' richiesto il parere di uno specialista in
neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M.
30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che
deve specificare il periodo di interdizione alla guida.
D.3. E' estremamente importante identificare la
sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il
livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la
guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire
la terapia piu' adeguata. La valutazione deve essere
effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina
equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni).
D.4. Le persone che sono considerate clinicamente
guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in
neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno
presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza
di trattamento farmacologico non sono piu' soggette a
restrizioni o limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che
risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti
a controlli periodici da parte della Commissione medica
locale che stabilira' la durata del periodo di idoneita'
dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo
specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i
soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in
trattamento non e' previsto il conseguimento/rinnovo della
patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovra' restare
agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci
anni.
D.7. Gruppo 1
D.7.1. La patente di guida di un conducente con
epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta
valutazione da parte della Commissione medica locale
finche' l'interessato non abbia trascorso un periodo di
cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i
criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi e'
obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al
rilascio o della revisione di validita' della patente di
guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti
affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che
per motivi istituzionali di ordine amministrativo
previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano
accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione
dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidita'
civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.).
D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha
avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore
scatenante identificabile, con scarsa probabilita' che si
ripeta al volante, puo' essere dichiarato idoneo alla guida
su base individuale, subordinatamente a un parere
neurologico (se del caso, l'idoneita' deve essere
certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici
richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio,
all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilita').
D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il
candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non
provocata puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un
periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata
effettuata una valutazione medica specialistica
appropriata. Il periodo di osservazione dovra' essere
protratto finche' l'interessato non abbia trascorso un
periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.
D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di
conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida.
D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato puo'
essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo,
documentato e certificato da parte dello specialista
neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.
D.7.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: il
candidato o il conducente che soffre di crisi
esclusivamente durante il sonno puo' essere dichiarato
idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle
crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In
caso di attacchi/crisi durante la veglia, e' richiesto un
periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del
rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o
sulla capacita' di azione: il candidato o il conducente che
soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali e'
dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che
non causano incapacita' funzionale, puo' essere dichiarato
idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle
crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al
periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In
caso di attacchi/crisi di natura diversa, e' richiesto un
periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del
rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
D.7.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della
terapia antiepilettica per decisione del medico: al
paziente puo' essere raccomandato di non guidare per un
periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione
del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel
periodo in cui il trattamento medico e' stato modificato o
sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere
sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace
precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare
l'epilessia: il conducente o il candidato puo' essere
dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e
certificato da parte dello specialista, di un anno senza
ulteriori crisi.
D.8. Gruppo 2
D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci
antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci
anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo
medico appropriato con un approfondito esame neurologico
che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna
attivita' epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).
D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha
avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore
scatenante identificabile con scarsa probabilita' di
ripetizione durante la guida puo' essere dichiarato idoneo
alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e
non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere
neurologico. Dopo l'episodio acuto e' opportuno eseguire un
EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale
che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve
guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso,
l'idoneita' deve essere certificata tenendo conto degli
altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti,
con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri
fattori di morbilita').
D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il
candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non
provocata puo' essere dichiarato idoneo alla guida dopo un
periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il
ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia
stata effettuata una valutazione medica specialistica
appropriata.
D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di
conoscenza deve essere valutata in base al rischio di
ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneita' deve
essere certificata tenendo conto degli altri requisiti
psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento,
ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di
morbilita').
D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza
crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci
antiepilettici e senza alcuna attivita' epilettiforme
all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si
applica anche in caso di epilessia dell'eta' pediatrica. In
questi casi la Commissione dovra' stabilire una validita'
limitata che non potra' essere superiore a due anni.
Determinati disturbi (per esempio malformazione
arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un
aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono
ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del
rilascio della patente di guida la Commissione medica
locale dovra' attentamente valutare tale rischio,
stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validita'
della possibilita' di guidare non superiore a 2 anni ove
non diversamente disposto.
E. ALCOOL
Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante
per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravita' del
problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
E.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato
di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la
guida dal consumo di alcool. La patente di guida puo'
essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che
si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al
termine di un periodo constatato di astinenza, previa
valutazione della Commissione medica locale.
E.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e
valuta con estrema severita' i rischi e pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano
nella definizione di tale gruppo. La validita' della
patente, in questi casi non puo' essere superiore a due
anni.
F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI
F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di
sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la
categoria di patente richiesta.
F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.
F.2.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso
abituale di qualsiasi medicinale o associazione di
medicinali nel caso in cui la quantita' assunta sia tale da
avere influenza sull'abilita' alla guida. La relativa
valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneita'
psicofisica per la guida di veicoli a motore e' demandata
alla Commissione medica locale.
F.2.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e
valuta con estrema severita' i rischi e pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano
nella definizione di tale gruppo. La validita' della
patente, in questi casi non puo' essere superiore a due
anni.
G. TURBE PSICHICHE
G.1. Gruppo 1
La patente di guida non e' ne' rilasciata ne' rinnovata
al candidato o conducente:
- colpito da turbe psichiche gravi congenite o
acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi
neurochirurgici;
- colpito da ritardo mentale grave;
- colpito da turbe del comportamento gravi della
senescenza o da turbe gravi della capacita' di giudizio, di
comportamento e di adattamento connessi con la personalita'
salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere
di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un
controllo medico regolare salvo i casi che la commissione
medica locale puo' valutare in modo diverso avvalendosi, se
del caso della consulenza specialistica presso strutture
pubbliche.
G.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e
valuta con estrema severita' i rischi o pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano
nella definizione di tale gruppo. La validita' della
patente, in questi casi non puo' essere superiore a due
anni.
H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE
OSTRUTTIVE NEL SONNO
H.1. Malattie neurologiche
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi
affezioni neurologiche di grado tale da risultare
incompatibili con la sicurezza della guida.
La commissione medica locale, anche avvalendosi
dell'esito di visita specialistica presso strutture
pubbliche, puo' autorizzare la guida in relazione allo
stato evolutivo ed alle capacita' funzionali possedute,
previa valutazione della compatibilita' della
sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del
trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a
postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici
del sistema nervoso centrale o periferico, con la
sussistenza di condizioni che possano far escludere
pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In tali
casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado
di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del
veicolo della categoria per la quale si richiede il
rilascio o il rinnovo di validita' della patente. La
validita' della patente, in questi casi, non puo' essere
superiore a due anni.
H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del
sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano
una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata
riduzione delle capacita' dell'attenzione non adeguatamente
controllate con le cure prescritte.
Il medico, di cui all'articolo 119, comma 2, del codice
della strada, sottopone a particolare valutazione i
soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla
sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si
possa concludere per l'assenza o lieve entita' di
sonnolenza diurna, il medico di cui all'articolo 119, comma
2, del codice della strada, certifica l'idoneita' alla
guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa
l'idoneita' e la sicurezza di guida, l'accertamento dei
requisiti di idoneita' psichici e fisici e' demandato alla
commissione medica locale.
La commissione medica locale puo' autorizzare alla
guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive
notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato
controllo della sintomatologia presentata con relativo
miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso
confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.
La validita' della patente rilasciata o rinnovata,
eventualmente anche con prescrizioni da parte della
Commissione Medica Locale, non puo' superare i tre anni per
i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del
gruppo 2.».
- Si riporta il testo degli articoli 319 e 320 e della
relativa Appendice II al Titolo IV, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada), come modificato dal presente decreto:
«Art. 319 (Art. 119 Cod. Str. - Requisiti fisici e
psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma
di validita' della patente di guida)
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di
validita' della patente di guida per autoveicoli o
motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento
sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli
accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti
affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica
o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da
impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla
guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice,
nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida,
dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni
morbose di cui all'art. 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai
risultati della visita psicologica di cui all'art. 119,
comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di
laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie
fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni
anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322
e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di
idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non
possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di
quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto,
il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza
della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma
4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza
entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e'
subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della
patente di guida.
5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2,
del codice, effettua la visita medica di idoneita' alla
guida presso la struttura pubblica di appartenenza o
comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle
attrezzature necessarie allo scopo.».
«Art. 320 (Art. 119 Cod. Str. - Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II
al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di
esse indicate nell'appendice medesima, escludono la
possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla
guida.».
«Appendici al Titolo IV - Appendice II
Art. 320 (Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la
possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla
guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne'
confermata ai candidati o conducenti colpiti da
un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la
sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando
trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite
protesi, il giudizio di idoneita' verra' espresso dalla
commissione medica locale che puo' avvalersi della
consulenza di uno specialista appartenente alle strutture
pubbliche. La commissione medica locale terra' nel debito
conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida
di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D,
E.
B. Diabete.
La patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata
al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con
parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico
specifico per ogni caso.
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo
colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento
con insulina, salvo casi eccezionali debitamente
giustificati dal parere di un medico autorizzato e con
controllo medico regolare.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal
diabete, in forme di entita' tale da compromettere la
sicurezza della guida, la patente di guida non potra'
essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la
possibilita' di rilascio o di conferma sia espressamente
certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne'
confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o
malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia
muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema
nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua
espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati,
a seguito dell'esito della visita specialistica presso
strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, puo' essere
rilasciata o confermata la patente di guida a condizione
che dette malattie non siano in stato avanzato e che la
funzione degli arti sia buona, per cui non venga
pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli
interessati devono mostrare di essere capaci di usare i
comandi del veicolo appartenente alla categoria per la
quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni
di sicurezza. La validita' della patente non puo' essere
superiore a due anni. Per la conferma e la revisione
valgono le stesse modalita';
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B
agli epilettici e' consentita a soggetti che non presentino
crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente
dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di
mantenimento e controllo. Tale condizione dovra' essere
verificata dalla commissione medica locale sulla base di
certificazione, di data non anteriore a trenta giorni,
redatta dal medico di fiducia o da uno specialista
appartenente alle strutture pubbliche. La validita' della
patente non puo' essere superiore a due anni. Per la
conferma e la revisione valgono le stesse modalita'. La
patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere
rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti in atto
affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne'
confermata a candidati o conducenti che siano affetti da
turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi,
postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso
centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o
che soffrono di psicosi o di turbe della personalita',
quando tali condizioni non siano compatibili con la
sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione
medica locale potra' valutare in modo diverso avvalendosi,
se del caso, della consulenza specialistica presso
strutture pubbliche. La commissione medica locale, terra'
in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli delle
categorie C, D, E. La validita' della patente in questi
casi non puo' essere superiore a due anni. Per la conferma
e la revisione valgono le stesse modalita'.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o
confermata ai candidati o conducenti che si trovino in
stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o
sostanze psicotrope ne' a persone che comunque consumino
abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro
idoneita' a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale
dipendenza sia passata e non piu' attuale la commissione
medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il
rischio di recidiva del singolo candidato o conducente,
sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio,
e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di
uno specialista appartenente ad una struttura pubblica,
puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla
conferma. La commissione medica locale tiene in debito
conto e valuta con estrema severita' i rischi addizionali
connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E.
La validita' della patente in questi casi non puo' essere
superiore a due anni. Per la conferma e la revisione
valgono le stesse modalita'.
G. (Soppressa).
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne'
confermata ai candidati o conducenti che soffrono di
insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti
delle categorie A, B, la patente di guida puo' essere
rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale
risulti positivamente corretta a seguito di trattamento
dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve
essere rilasciata dalla commissione medica locale. La
validita' della patente non puo' essere superiore a due
anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse
modalita'.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 320 e della relativa
Appendice II al Titolo IV, del decreto n. 495 del 1992,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
alle premesse.