IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale  adottati
mediante  accordi  di  programma,  e  gli  interventi  nei  casi   di
situazioni di crisi  industriali  diverse  da  quelle  complesse  che
presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo  sviluppo   dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10 del decreto-legge  n.  83  del
2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 232 del 4 ottobre 2016,  recante  l'individuazione  dei  territori
delle  aree  di  crisi  industriale  non   complessa   ammessi   alle
agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989; 
  Visto  il  decreto  del  direttore   generale   per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 19 dicembre 2016,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base
del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali  aree  di  crisi
non complessa; 
  Visto  il  decreto  del  direttore   generale   per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 24 febbraio 2017,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato  decreto
direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati  fissati  i  termini  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   alle
agevolazioni di cui alla  legge  n.  181/1989  nelle  aree  di  crisi
individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016; 
  Visto l'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83  del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3 del decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli
interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma   7   del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al  Fondo  per
la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del  predetto  art.  27
del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  pari  a  euro  73.022.417,67,
destinate al finanziamento degli interventi  per  il  rilancio  delle
aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181 del  1989,
sono  state  attribuite  alla  sezione  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) del decreto-legge
n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 268 del 16  novembre  2016,  con  cui,  tra  l'altro,  sono  state
attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo  per  la  crescita
sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai
sensi della norma citata, pari a euro 5.914.155,00, nonche' ulteriori
euro  80.000.000,00  delle  risorse  disponibili  nella  contabilita'
speciale  n.  1201,  destinando  la   somma   complessiva   di   euro
85.914.155,00, oltre a euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma
operativo  nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020   FESR,
all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989,  a
integrazione quindi dell'importo assegnato con  il  predetto  decreto
ministeriale 19 marzo 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  39  del  16  febbraio  2017,  con  il  quale  la  somma  di  euro
148.768.097,18 a valere sulle risorse finanziarie del  Fondo  per  la
crescita     sostenibile     complessivamente     destinate      alla
reindustrializzazione   delle   aree   di   crisi,   pari   a    euro
158.936.572,67, e'  stata  ripartita  tra  le  diverse  tipologie  di
intervento; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma  1,  lettere  c)  e  d)  del
predetto  decreto  ministeriale  31  gennaio  2017,  con   cui   sono
rispettivamente destinati: 
    euro 124.000.000,00 del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  ai
programmi  di  investimento  da  agevolare  nelle   aree   di   crisi
industriale  non   complessa   tramite   procedura   valutativa   con
procedimento a sportello, di cui euro 44.000.000,00 accantonati,  per
un anno dalla data di apertura dello sportello (4  aprile  2017),  in
favore degli interventi disciplinati da accordi di programma; 
    euro 80.000.000,00 del Programma operativo nazionale  «Imprese  e
competitivita'» 2014-2020 FESR agli interventi nelle  aree  di  crisi
localizzate  nelle  regioni  in  ritardo  di  sviluppo   (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e  Sicilia)  disciplinati  da  accordi  di
programma, di cui euro  45.000.000,00  accantonati  in  favore  degli
accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale  complessa
sottoscritti entro il 31 dicembre 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  giugno
2017,  con  il  quale  sono  state  assegnate  agli   interventi   di
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
situazioni di crisi industriali di cui alla legge n. 181 del 1989  le
ulteriori risorse nel frattempo affluite al  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   27   del
decreto-legge n. 83 del 2012,  pari  a  euro  18.457.730,00,  nonche'
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per
la crescita sostenibile nella misura di euro 51.373.794,51; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2,  lettera  b)  del  citato
decreto ministeriale 7 giugno  2017,  che  destina  una  quota  delle
predette  risorse,  pari   a   euro   20.000.000,00,   all'incremento
dell'accantonamento in favore degli interventi nelle  aree  di  crisi
industriale  non  complessa  disciplinati  da  accordi  di  programma
disposto dall'art. 1,  comma  1,  lettera  c)  del  sopra  menzionato
decreto ministeriale 31  gennaio  2017,  accantonamento  che  risulta
pertanto pari a euro 64.000.000,00; 
  Vista la proposta tecnica predisposta dalle direzioni generali  per
la politica industriale, la  competitivita'  e  le  piccole  e  medie
imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico,  recante  i  criteri  di  ripartizione  tra   le   regioni
interessate delle risorse nazionali destinate agli  interventi  nelle
aree di crisi industriale non complessa disciplinati  da  accordi  di
programma, pari come sopra  indicato  a  euro  64.000.000,00,  tenuto
conto delle risorse del  Programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
competitivita'» 2014-2020 FESR riservate alle regioni in  ritardo  di
sviluppo, pari a euro 35.000.000,00; 
  Vista la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la  quale  il
segretario generale della Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome ha comunicato  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  il
parere favorevole della Conferenza,  espresso  nella  seduta  del  22
giugno 2017, sui  predetti  criteri  di  ripartizione  delle  risorse
nazionali,   dichiarando   altresi'   l'accordo   delle   regioni   a
cofinanziare gli accordi di programma nella misura del 20 per cento; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla ripartizione  tra  le
regioni interessate delle  risorse  complessivamente  destinate  agli
interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati
da accordi di programma,  pari  a  euro  99.000.000,00  di  cui  euro
64.000.000,00 a valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  ed  euro  35.000.000,00  a  valere  sulle  risorse   del
Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020
FESR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse finanziarie del Fondo  per  la  crescita  sostenibile
destinate, con i decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 7 giugno 2017
menzionati  nelle  premesse,  agli  interventi  di  riconversione   e
riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181,
nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi
di programma  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  9  giugno  2015,
anch'esso citato  nelle  premesse,  sono  ripartite  tra  le  regioni
interessate  come  riportato  nell'allegato,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Nell'allegato di  cui  al  comma  1  e'  altresi'  riportata  la
ripartizione delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese
e competitivita'» 2014-2020 FESR destinate  agli  interventi  di  cui
alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nelle aree  di  crisi  localizzate
nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma. 
  3. Gli accordi di programma sottoscritti con  le  regioni  ai  fini
dell'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n.
181, nelle aree di  crisi  industriale  non  complessa  prevedono  il
cofinanziamento regionale nella misura minima del 20 per cento  delle
risorse nazionali attribuite ai medesimi accordi. 
  4. Il finanziamento degli accordi di programma di cui al comma 3  a
valere sulle risorse del Fondo per la crescita  sostenibile  e  sulle
risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e  competitivita'»
2014-2020 FESR  e'  effettuato  entro  i  limiti  temporali  previsti
dall'art. 1, comma 1, lettere c) e d)  del  decreto  ministeriale  31
gennaio 2017. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 7  giugno
2017, i fabbisogni a valere sulle risorse del Fondo per  la  crescita
sostenibile destinate agli interventi di cui  alla  legge  15  maggio
1989, n. 181, inseriti in accordi  di  programma  cofinanziati  dalle
regioni sono  trasferiti,  successivamente  alla  sottoscrizione  del
singolo  accordo,  dalla   contabilita'   speciale   n.   1201   alla
contabilita' speciale n. 1726. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda