L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 20 settembre 2017; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito testo unico; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata da ultimo dalla delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana, modificata dalle leggi costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001; Vista la legge regionale della Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, recante «Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana», come modificata dalle leggi regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22; Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante «Modifiche all'art. 3 dello Statuto della regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie»; Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1° settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia, fissate per il giorno 5 novembre 2017, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori. 5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.