L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 20 settembre 2017; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
testo unico; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la delibera n.  22/06/CSP,  del  1°  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Vista la delibera n.  223/12/CONS,  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni»,
come modificata da ultimo dalla delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo
2017; 
  Vista la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto   della   Regione   Siciliana,   modificata    dalle    leggi
costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001; 
  Vista la legge regionale  della  Sicilia  20  marzo  1951,  n.  29,
recante  «Elezione   diretta   del   Presidente   della   Regione   e
dell'Assemblea regionale  siciliana»,  come  modificata  dalle  leggi
regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22; 
  Vista la legge  costituzionale  7  febbraio  2013,  n.  2,  recante
«Modifiche all'art. 3  dello  Statuto  della  regione  Siciliana,  in
materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.
Disposizioni transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445  del
1° settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Regione
Siciliana n. 39 del 20  settembre  2017,  con  il  quale  sono  stati
convocati per il giorno 5  novembre  2017  i  comizi  per  l'elezione
diretta del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea  regionale
siciliana; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del commissario Mario  Morcellini,  relatore  ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza  del  sistema   radiotelevisivo,   nonche'   ai   diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22
febbraio 2000, n.  28,  si  riferiscono  alla  consultazione  per  le
elezioni del  Presidente  e  dell'Assemblea  della  Regione  Sicilia,
fissate per il giorno 5 novembre 2017, e si applicano  nei  confronti
delle  emittenti  che  esercitano  l'attivita'   di   radiodiffusione
televisiva e sonora privata e della  stampa  quotidiana  e  periodica
nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per  le  emittenti  nazionali  private  l'obbligo  del  rispetto  dei
principi  generali  in  materia  di  informazione  e  di  tutela  del
pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge  22  febbraio
2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In
particolare, nei telegiornali  e  nei  programmi  di  approfondimento
informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione
di  opinioni  e  valutazioni   politico-elettorali   attinenti   alla
consultazione oggetto  del  presente  provvedimento,  sono  tenuti  a
garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai  diversi  soggetti
politici competitori. 
  5. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.