IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito con modificazioni nella legge 17  dicembre  2012,  n.
221, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare,  sentiti  l'Avvocatura  generale   dello   Stato,   il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando  gli  uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti  d'appello  nei  quali
trovano applicazione le disposizioni del citato art. 16; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in  data  19  gennaio
2016, con il quale e' stata accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, ai sensi del citato art. 16, comma  10,  limitatamente
alle comunicazioni e notificazioni da parte delle  cancellerie  delle
sezioni civili della Corte suprema di cassazione; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici presso la Corte suprema di cassazione anche per
le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  di
procedura penale,  come  da  comunicazione  del  responsabile  per  i
Sistemi informativi automatizzati; 
  Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli degli ordini degli avvocati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione  di  cui
all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
presso la Corte suprema di cassazione per le notificazioni a  persona
diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.