IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della
gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi
di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un
incremento della stessa;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre
1998, n. 515, avente ad oggetto il «Regolamento recante disciplina
dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
11 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei
Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi
bivalvi;
Visto il Reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006 recante «Disposizioni
per la pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di
Monfalcone»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013 - bis;
Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi
compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi e' stata affidata, in via sperimentale, ai singoli consorzi
di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto
ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e del decreto ministeriale 1°
dicembre 1998, n. 515;
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto
della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite
un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli
Stati membri;
Visto in particolare l'art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006,
il quale pur vietando l'uso di draghe idrauliche entro una distanza
di 0,3 miglia nautiche dalla costa, prevede la facolta' della
Commissione Europea (su istanza di uno Stato membro) di autorizzare,
secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 2, del Reg. (CE) n.
2371/2002, una deroga al predetto divieto;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del Reg. (CE) n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono
indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando
il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di
pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi
previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'Adozione del
Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema
draghe idrauliche e rastrelli da natante;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, n. 0027345 con
il quale e' stata approvata la convenzione tra il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto di scienze
marine (C.N.R.), finalizzato, tra l'altro, alla valutazione della
pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3
miglia nautiche dalla costa;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2017 relativo all'adozione
del piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola
(Chamelea gallina);
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, recante
l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro
le 0,3 miglia dalla costa;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare
una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi
marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerato che gli elementi necessari alla redazione del suddetto
Piano di gestione dovranno essere supportate dall'individuazione di
sostanziali e soddisfacenti elementi nella base scientifica a
fondamento della richiesta deroga, indicando, in particolare, che le
informazioni biologiche sulle attivita' di pesca siano tali da
ritenere sufficienti e idonee per valutare lo stato degli stock
sfruttati dall'attivita' di pesca mediante draghe idrauliche;
prevedendo nel medesimo Piano di gestione una valutazione sostanziata
e strutturata dei quantitativi biologici e un monitoraggio dei
livelli di abbondanza;
Considerata la consolidata prassi della Commissione europea di
essere in possesso di sufficienti dati ed elementi scientifici
finalizzati all'approvazione, nel caso in specie, di un Piano di
gestione finalizzato alla concessione di una deroga al divieto di
utilizzo di draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla
costa, previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg. (CE) n.
1967/2006;
Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una gestione
razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nei
Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone in cui sono
stati istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, cosi' da
assicurare un'omogenea applicazione delle modalita' di prelievo per
tutte le imprese operanti nella stessa area geografica poiche', come
e' noto e' assicurata da tempo la gestione comune dei fasolari oltre
che delle vongole nei Compartimenti marittimi Venezia e Chioggia;
Considerata la richiesta di sperimentazione avanzata congiuntamente
dai Consorzi di gestione di Venezia, Chioggia e Monfalcone;
Considerata l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un
corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse
disponibili;
Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione
dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo
primario, la tutela dei molluschi medesimi attraverso
l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative per la
salvaguardia di tale risorsa;
Considerato che la tutela e la gestione della risorsa molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo
di pesca e le reali capacita' produttive del mare, nonche' volte alla
salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;
Considerato che l'art. 13, comma 5 del Reg. (CE) n. 1967/2006,
relativamente alla pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) con
draghe idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla
costa, prevede che la richiesta di deroga deve essere formulata, alla
Commissione europea, dal Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali - Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura;
Considerata l'utilita' di raccogliere elementi ed informazioni di
carattere scientifico necessari alla stesura di un Piano di gestione
propedeutico alla richiesta di deroga avanzata, ai sensi dell'art.
13, comma 5, del Reg. (CE) 1967/2006, dai Consorzi di gestione di
Venezia, Chioggia e Monfalcone per la pesca della risorsa vongola;
Considerate le numerose relazioni tecniche in merito alla
distribuzione delle vongole nel Compartimento marittimo di
Monfalcone, nella fascia compresa tra le batimetriche 2,5 e 3 metri,
redatte dal Dipartimento di scienze della vita dell'Universita' degli
studi di Trieste, in relazione alla particolare conformazione
geomorfologica del Compartimento marittimo di Monfalcone, nonche' il
parere positivo in tal senso espresso dal medesimo Ateneo con nota
del 28 febbraio 2017;
Considerato che la suddetta estensione dell'attivita' e' stata
autorizzata per il Compartimento marittimo di Monfalcone, prima in
via sperimentale con il decreto ministeriale 18 settembre 2000, e poi
in via definitiva attraverso l'adozione del succitato decreto
ministeriale 7 febbraio 2006, a conferma della peculiarita' dell'area
interessata;
Considerata la nota del C.N.R. - Ismar - di Ancona del 17 marzo
2017 nella quale viene specificato che, in alcune aree del
Compartimento marittimo di Monfalcone, la risorsa ittica in
questione, idonea allo sfruttamento commerciale, e' presente
esclusivamente in una fascia batimetrica interna alle 0,3 miglia
dalla costa e comunque non inferiore alle 0,11 miglia nautiche;
Considerata la presenza di fenerogame marine nel suddetto
compartimento, unita alla presenza di altre attivita' di pesca e
all'intenso traffico marittimo che riducono le aree disponibili allo
sfruttamento delle risorse con l'utilizzo di draghe idrauliche;
Considerato che in alcune aree del Compartimento marittimo di
Venezia sussistono vincoli geografici alla pesca delle vongole,
dettati dalla presenza di fenerogame marine e dalla distribuzione
della risorsa;
Considerato che dagli studi del C.N.R., a comprova delle suesposte
condizioni ambientali e di pesca, e' emerso che non sono stati
ritenuti idonei alla sperimentazione il tratto costiero del
Compartimento di Monfalcone tra Punta Sdobba e Porto San Vito;
nonche' i tratti costieri del Compartimento di Venezia compresi tra
la foce del Tagliamento e Bibbione Pineta e tra Duna Verde e Foce
Piave;
Considerato che, come accertato altresi' nei predetti studi
scientifici, l'intero Compartimento di Chioggia non presenta le
caratteristiche geografiche e geomorfologiche idonee alla predetta
sperimentazione;
Considerato che le imbarcazioni aderenti ai Consorzi di gestione di
Monfalcone e Venezia hanno una attivita' comprovata nella pesca dei
molluschi bivalvi ultra quinquennale e che tale attivita'
sperimentale non comporta alcun aumento nello sforzo di pesca, nel
rispetto dell'art. 13, comma 9, del Reg. (CE) n. 1967/2006;
Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione europea
tutte le notizie, i dati e le informazioni di carattere scientifico
necessari per procedere ad una adeguata ed approfondita valutazione
circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5,
del Reg. (CE) n. 1967/2006;
Ritenuto che sussistono i presupposti per autorizzare un limitato
numero di pescherecci, operanti nel Compartimento marittimo di
Monfalcone e Venezia, alla pesca della risorsa vongola (Chamelea
gallina) entro le 0,3 miglia con il sistema draga idraulica,
limitatamente ai tratti costieri individuati nei suddetti
Compartimenti;
Considerato che l'attivita' di pesca della risorsa ittica in
questione verra' svolta sotto un attento controllo visto l'obbligo,
per i pescherecci, alla detenzione di un sistema di monitoraggio e
registrazione della posizione in mare (VMS - AIS - GPS), in ossequio
a quanto previsto dal Piano di gestione nazionale dei rigetti degli
stock di vongola, adottato con decreto ministeriale 27 dicembre 2016;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rilascio di
un'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi - vongola
(Chamelea gallina) ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del
Reg. (CE) n. 1224/2009;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dalla data del presente decreto e limitatamente alle
campagne di pesca annualita' 2017, 2018 e 2019 (che terminera' in
data 31 dicembre 2019) e' concessa, in via sperimentale, a
complessivi n. 18 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi
bivalvi con draga idraulica, nell'ambito del Compartimento marittimo
di Monfalcone, nonche' a n. 20 pescherecci abilitati alla pesca dei
molluschi bivalvi con draga idraulica, nell'ambito dei Compartimenti
marittimi di Venezia e Chioggia, l'autorizzazione ad esercitare
l'attivita' di pesca della risorsa vongola (Chamelea gallina) entro
l'area compresa tra le 0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non
inferiore a 0,11 miglia.
2. A ciascuna imbarcazione e' rilasciata una «autorizzazione di
pesca» di cui all'art. 7 del Reg. (CE) n. 1224/2009.