IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme
relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che
istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo
1, comma 238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello
stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29 e
seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», e in particolare l'articolo 13, commi da 1 a 5, che
istituisce il casellario dell'assistenza;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 16 che
istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli
accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per la salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le
seguenti definizioni:
a) «poverta'»: la condizione del nucleo familiare la cui
situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e
servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come
definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione,
all'articolo 3;
b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»: i soggetti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.
328;
d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi
2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013;
f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;
g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;
h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di
equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare;
i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione -
ReI;
l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza
familiare nella DSU;
m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
o) «persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata
accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non
autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura
monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;
q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale
professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;
r) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma
29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di
cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281, e successive modificazioni;
u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma
3;
v) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387,
lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del
2015.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme
relative al contrasto della poverta', al riordino delle
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi
sociali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo
2017, n. 70.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2000, n. 265, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 386 e 387,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.
387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386
sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le
priorita' del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una
misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma
386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi del citato art. 60
del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari in modo
proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata da definire con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono
destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in
misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art.
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'art. 1, comma 216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 e'
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per
l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'art. 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI),
per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 386.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 238 e 239,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
«Art. 1. - (Omissis).
238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato
di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata
dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e' ridotta di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017.
239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti
legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle
risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della
citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla
misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1, comma
387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015,
anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle
priorita' previste dalla legislazione vigente. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' di
prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di
disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale
utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel
predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - (Omissis).
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi da 1 a 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 13 (Casellario dell'assistenza). - 1. E'
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il «Casellario dell'assistenza» per la raccolta,
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di
altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle
prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assistenziali e delle relative prestazioni,
condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli
organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le
informazioni contenute nei propri archivi e banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei
servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei
dati e delle informazioni del Casellario avviene nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione
stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente
art. con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per
l'impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
«Art. 16 (Assegno di disoccupazione - ASDI). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera
sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di
occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in
eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro
i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere
parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata
all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione
dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando
l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita'
nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un
importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di
cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e
il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita
della prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente
la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino
dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione
dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata
al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste
dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21
anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel
quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di
esercitare il diritto di libera circolazione o di
soggiorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 8
novembre 2000, n. 328:
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art.
3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze,
modalita' di collaborazione e azioni coordinate con gli
enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e
di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme
di cooperazione. Le regioni provvedono altresi' alla
consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5
e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo
di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art.
1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112
del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.».
- Si riportano gli articoli 2, 4, 5, 7 e 10 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013:
«Art. 2 (ISEE). - 1. L'ISEE e' lo strumento di
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate. La determinazione e l'applicazione
dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni
sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte
salve le competenze regionali in materia di normazione,
programmazione e gestione delle politiche sociali e
socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.
In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro
natura lo rendano necessario e ove non diversamente
disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali
relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti
erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri
ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche
platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni
regionali in materia e delle attribuzioni regionali
specificamente dettate in tema di servizi sociali e
socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione
della condizione economica complessiva del nucleo familiare
attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo
familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'art.
3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il
parametro della scala di equivalenza corrispondente alla
specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione
reddituale, determinato ai sensi dell'art. 4, e del venti
per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale,
determinato ai sensi dell'art. 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di
prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli
articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
a) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in
presenza di genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio
universitario.
5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore,
definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un
periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della
richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni
di cui all'art. 9 e secondo le modalita' ivi descritte.
6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni
raccolte con il modello di DSU, di cui all'art. 10, e delle
altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e
dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema
informativo dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11.».
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). - 1.
L'indicatore della situazione reddituale e' determinato
sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai
commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al
nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il
reddito di ciascun componente il nucleo familiare e'
ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto
degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di
cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono
detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo
familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui
ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare
precedente la presentazione della DSU. Le spese o le
franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare
precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da
imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in
base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli
effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a),
comma 1, del presente art., assumendo la base imponibile
determinata ai sensi dell'art. 70, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo
del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato
all'art. 5 con la sola esclusione dei depositi e conti
correnti bancari e postali, di cui al medesimo art. 5,
comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un
punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito
in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di
riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve
essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in
seguito alla separazione legale ed effettiva o allo
scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio come indicato nel provvedimento
dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere
considerati gli assegni destinati al mantenimento dei
figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con
l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano
coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non
vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne
stabilisce l'importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese
sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani
guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione
dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione
d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza
specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la
deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle
attivita' indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte,
anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli
titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei
redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi
da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e
alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una
quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito
complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per
cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo,
come determinata ai sensi dei commi precedenti, si
sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o
franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione
in locazione, il valore del canone annuo previsto nel
contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli
estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a
concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione
e' alternativa a quella per i nuclei residenti in
abitazione di proprieta', di cui all'art. 5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,
inclusiva dei contributi versati, per collaboratori
domestici e addetti all'assistenza personale, come
risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata
all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,
lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3,
lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti
beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono
essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di
acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori,
purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea
documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia
di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera
b), nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero
presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita'
alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di
esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a
5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a
7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a
9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono
essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal
valore dell'ISE.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la
prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di
cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini
dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto
dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito
dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione
della DSU rapportato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza.».
«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale). -
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e'
determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai
commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al
comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni,
intestati a persone fisiche non esercenti attivita'
d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il
valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal
pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di
ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a
concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione
della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile
o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio
immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie,
il valore rileva in misura pari a due terzi della parte
eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a
quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riferito alla medesima data di cui al comma 2,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae,
fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito
residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la
presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle
componenti di seguito specificate, anche detenute
all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto diversamente disposto con riferimento a singole
componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro
o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore
delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data
di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali
va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o
mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va
assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la
durata del contratto per le quali va assunto l'importo del
premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione
mista sulla vita per i quali alla medesima data non e'
esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai
sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una
franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e'
incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il
nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
si applica ai fini della determinazione dell'indicatore
della situazione reddituale, di cui all'art. 4.».
«Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni). -
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni
sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona
diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona
diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui
figli o e' stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o
dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed
economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai
componenti minorenni, in presenza di genitori non
conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.».
«Art. 10 (Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)). - 1.
Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva
in riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 3, ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento
della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare
entro il periodo di validita' della DSU una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del
calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi
erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti
erogatori di chiedere la presentazione di una DSU
aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare
ovvero in presenza di elementi di informazione da cui
risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui
all'art. 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS,
sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative
istruzioni per la compilazione. Il modello contiene
l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si
definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il
contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi
necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi
disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti
incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 11,
comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e'
adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e di esso viene data adeguata
pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri
uffici di relazione con il pubblico e i propri siti
internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la
compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE
le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE
corrente, di cui all'art. 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le
condizioni di cui all'art. 11, commi 7 e 8, nonche' del
comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono
essere compilati in via complementare successivamente alla
presentazione della DSU. Nel caso le componenti
autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate
rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente
puo' presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate
di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la
DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo
le regole di cui all'art. 6, comma 2. Qualora nel corso di
validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni
su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la
richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il
dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante
la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai
componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dall'art. 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente
all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore
al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede
dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita
la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica,
direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS
rende disponibili modalita' di compilazione telematica
assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono
autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le
informazioni necessarie ai fini della determinazione del
valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai
fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui
all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere
successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non
autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il
nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del
nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla
presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione
degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali,
nonche' le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma
2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli
prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,
al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi
derivanti dalla locazione di immobili assoggettati
all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare
secca;
f) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma
2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma
2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate
dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui
all'art. 4, comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di
acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta
versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'art. 4,
comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui
all'art. 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite
l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui
all'art. 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla
lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di
cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e
imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'art.
11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita'
delle informazioni comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'art. 11, del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo
restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo
le modalita' di cui all'art. 11, sono altresi'
autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio
mobiliare di cui all'art. 5, comma 4. Ai fini della
semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce
della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di
cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da
adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per
la protezione dei dati personali, sono identificate le
componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile
acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico,
direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria
prevista dall'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
conseguentemente sono riviste le componenti di cui e'
prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni
necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia
delle entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi
informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle
informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte
del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere
integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle
esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il
medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di
riferimento dei redditi di cui all'art. 4, comma 1,
avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e
conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di
validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente
articolo.».
- Si riporta il testo degli allegati 1 e 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013:
«Allegato 1
Scala di equivalenza (art. 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti
al numero di componenti il nucleo familiare, come definito
ai sensi dell'art. 3, del presente decreto, sono i
seguenti:
Numero componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli,
0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni,
elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta'
inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei
redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente
da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai
soli fini della verifica del requisito di cui al periodo
precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che
abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei
casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).
Ai fini della determinazione del parametro della scala
di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo
familiare vi sia un componente per il quale siano erogate
prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989,
che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai
sensi dell'art. 3, comma 6, tale componente incrementa la
scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un
valore pari ad 1.».
«Allegato 3
Definizione ai fini ISEE della condizione di
disabilita' media, grave e di non autosufficienza (art. 1,
comma 1, lett. l); art. 6, comma 3, lett. b); art. 10,
comma 7, lett. c))
Parte di provvedimento in formato grafico
- Per il testo dell'art. 1, comma 386, della legge n.
208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 81 del decreto-legge n. 112
del 2008, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la
propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione».
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 387, della legge n.
208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo):
«Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del
programma «carta acquisti»). - 1. Al fine di favorire la
diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di
maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile
generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta'
assoluta, e' avviata una sperimentazione nei comuni con
piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini
italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai
cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole
carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta
acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di
presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
del godimento del beneficio alla partecipazione al
progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio e' attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione
stessa.
2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del
bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta
acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 216, della
legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - (Omissis).
216. All'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana»
sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di
Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo,». Il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In
presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo
numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del
Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio
nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita'
di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui
all'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi
delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle
risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non
specificato nel presente comma, l'estensione della
sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di
cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il
territorio nazionale, non gia' coperto, della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di
un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva,
volto al superamento della condizione di poverta',
all'inserimento e al reinserimento lavorativi e
all'inclusione sociale.
(Omissis).».
- Per il testo degli articoli 1 e 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2015, si veda nelle note alle
premesse.