IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale - capo III recante «Disposizioni specifiche relative all'obiettivo Cooperazione territoriale europea - sezione III «Gestione, sorveglianza e controllo» e in particolare l'art. 17 concernente la «Gestione Finanziaria» dei programmi rientranti nell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea; Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo di programmazione 2014/20 e in particolare l'art. 27 concernente la «Gestione Finanziaria» dei programmi di tale obiettivo; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e, in particolare, l'art. 5 che istituisce il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e l'art. 6, comma 3, relativo alle modalita' di recupero delle somme erogate dal predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183.» e , in particolare, l'art. 11 che richiama le procedure di recupero di cui all'art. 6, comma 3 della legge 16 aprile 1987 n. 183; Visto l'art. 1, comma 803, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) - che prevede che: «Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi autorita' di gestione estera si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di recupero di cui al precedente periodo.»; Visto l'art. 10 del decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 (in Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255) che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia; Considerato che la gestione dei programmi di cooperazione territoriale del periodo di programmazione 2007/2013 e del periodo 2014/20 e' affidata a Organismi aventi sede all'estero e che detti programmi prevedono il coinvolgimento, in qualita' di beneficiari di contributi comunitari e nazionali, di soggetti pubblici e privati situati nel territorio nazionale; Considerato che per i programmi di cooperazione territoriale con autorita' di gestione italiana si seguono le procedure ordinarie previste dall'art. 17 del regolamento (CE) 1080/2006 e dall'art. 27 del regolamento (UE) 1299/2013; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 febbraio 2017; Decreta: Art. 1 Avvio della procedura di recupero 1. Ai fini del recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti somme percepite in attuazione di iniziative rientranti nei programmi di cooperazione territoriale europea con autorita' di gestione estera per i periodi di programmazione 2007/2013 e 2014/2020, l'Organismo estero competente invia la richiesta di recupero all'Agenzia per la coesione territoriale, contenente l'indicazione dell'importo dovuto e degli estremi del/i beneficiario/i situato/i sul territorio italiano. 2. L'Agenzia per la coesione territoriale, verifica la suddetta richiesta e, previa integrazione con gli importi dovuti a titolo di corrispondente cofinanziamento nazionale, laddove dovuto, la inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea per l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero nei confronti dei beneficiari stessi. La medesima richiesta e' inoltrata per conoscenza anche alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono situati i beneficiari su cui grava l'obbligo della restituzione.