IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,
per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini;
Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,
recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative
disposizioni transitorie;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011, recante le
linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui
vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010,
recante disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, con
sede legale in Avellino, viale Cassitto n. 7, intesa ad ottenere il
riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre
2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al commi 1 e 4
del citato art. 41 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo»,
«Taurasi» e per la DOC «Irpinia»;
Considerato che le denominazioni «Fiano di Avellino», «Greco di
Tufo», «Taurasi» e «Irpinia» sono state riconosciute a livello
nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge n. 238/2016
e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 107
del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del
regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio Tutela Vini
d'Irpinia alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16
dicembre 2010;
Considerato che il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia ha dimostrato la
rappresentativita' di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n.
238/2016 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi»
e per la DOC «Irpinia». Tale verifica e' stata eseguita sulla base
delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo,
Agroqualita' S.p.a., con la nota prot. n. 7445/17 del 27 settembre
2017;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
al citato art. 41, commi 1 e 4, per le DOCG «Fiano di Avellino»,
«Greco di Tufo», «Taurasi» e per la DOC «Irpinia»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal commi 1 e 4 del
citato art. 41 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo»,
«Taurasi» e per la DOC «Irpinia». Tali denominazioni risultano
iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.