IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016,
che dispone che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di
cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,
recanti, rispettivamente l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del
24 agosto 2016» e l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del
30 ottobre 2016»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017», che, tra l'altro, introduce alcune
modificazioni e integrazioni al citato decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'art. 18-undecies del predetto decreto-legge n. 8 del 2017,
che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge
n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi
tra i comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, introducendo pertanto
al decreto-legge n. 189 del 2016 l'allegato 2-bis, recante l'«Elenco
dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017», e prevedendo che
il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.
189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto
giuridico, anche all'allegato 2-bis;
Visto, in particolare, l'art. 7-bis del medesimo decreto-legge n. 8
del 2017, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016
l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»;
Visto il comma 1 del predetto art. 20-bis, che dispone che, al fine
di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore
turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche', ai sensi
del citato art. 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017,
all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, sono concessi, nel
limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, alle
medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano
registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una
riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento
rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del
triennio precedente»;
Visto il comma 2 del medesimo art. 20-bis, che prevede che i
criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei
contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le
regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e che alla concessione dei contributi provvedono i vice
commissari previsti dallo stesso decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto, infine, il comma 3 del medesimo art. 20-bis, che prevede che
i contributi di cui al citato comma 1 sono erogati ai sensi dell'art.
50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno
2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
commissione, del 18 dicembre 2013;
Visto l'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
con il quale l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-bis, comma
1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' rideterminata in 33 milioni
di euro per l'anno 2017 e in 13 milioni di euro per l'anno 2018;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modifiche e integrazioni, recante «disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, recante «nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea legge n. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che
attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il
compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di
legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima autorita';
Vista la nota del commissario del Governo per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 prot. CGRTS
0017322 p-4. 32.3 del 27 luglio 2017 che, in relazione alle misure
previste dall'art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, riferisce
che nella cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 la ripartizione
percentuale delle risorse indicate nella citata disposizione e' stata
convenzionalmente individuata come segue: Regione Abruzzo 10%,
Regione Lazio 10%, Regione Marche 61%, Regione Umbria 19%;
Considerato che i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge n. 189 del 2016 sono stati colpiti da piu' eventi
sismici, fatta eccezione per i comuni delle province di Ancona e
Pescara, colpiti da un unico evento sismico, rispettivamente del 26
ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016»;
b) «vice commissari»: i vice commissari competenti per territorio
di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
e) «eventi sismici»: gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del
26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno
colpito i comuni;
f) «comuni»: i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge n. 189/2016 colpiti dagli eventi sismici;
g) «province»: le province di: L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti,
Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Perugia e Terni nelle quali
sono ubicati i comuni;
h) «regioni»: le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle
quali sono ubicati i comuni;
i) «imprese beneficiarie»: le imprese, di qualsiasi dimensione,
cosi' come definite dall'art. 1 dell'allegato n. 1 del regolamento di
esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
decreto;
l) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente;
m) «costi della produzione»: i costi sostenuti dall'impresa
beneficiaria nell'esercizio di riferimento quantificati come totale
dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di
conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, ovvero di cui
all'art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata
o di cui all'art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle
micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni»
(punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri
accantonamenti» (punto 13). Per le imprese beneficiarie non tenute
alla pubblicita' del bilancio di esercizio nonche' per le imprese
beneficiarie che operano, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.
190, in regime forfettario e per le imprese beneficiarie esercenti
attivita' agrituristica che hanno optato per il regime di cui
all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i costi della
produzione indicano gli equivalenti costi desumibili dalla
dichiarazione dei redditi;
n) «riduzione del fatturato»: la riduzione del fatturato
determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi
intercorrenti tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore
medio dei medesimi sei mesi del triennio precedente. In caso di
imprese beneficiarie operanti nelle province da meno di tre anni
precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio e' calcolato con
riferimento al periodo in cui l'impresa e' stata operante.
Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di
societa' di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi
delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1),
dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice
civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato
si intende l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo e'
desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi;
o) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
p) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, recante «nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
q) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
r) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
s) «DURC»: il documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive
modifiche e integrazioni.