IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11  dicembre  2013  e  successivi  aggiornamenti,  che
individua, nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti, la rete
stradale italiana ad essa appartenente; 
  Visto l'art. 6 della legge 25 gennaio 2006, n.  29,  ai  sensi  del
quale le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  in  relazione
agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli  sono   attribuite   alle
amministrazioni che li effettuano  mediante  riassegnazioni  disposte
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n.  35,  di  attuazione
della direttiva  2008/96/CE  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
infrastrutture stradali e, in particolare, l'art. 10,  comma  2,  che
dispone che con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
siano individuate le tariffe da porre a  carico  degli  enti  gestori
stradali  non  pubblici  per  l'espletamento   delle   attivita'   di
controllo, classificazione ed ispezione, di cui agli articoli 4, 5  e
6 del medesimo  decreto  legislativo,  e  le  relative  modalita'  di
versamento; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in
particolare, l'art. 23, comma 3,  che  definisce  i  contenuti  della
progettazione nei tre livelli progettuali; 
  Considerato che per le attivita' di controllo, di  cui  all'art.  4
del decreto legislativo n. 35  del  2011,  deve  essere  fissata  una
tariffa da  corrispondere  da  parte  dei  gestori  non  pubblici  in
funzione delle caratteristiche dello specifico progetto da sottoporre
a controllo; 
  Considerato, altresi', che alle attivita' di classificazione svolte
in modo continuativo, di cui  all'art.  5  del  su  indicato  decreto
legislativo,  come  richiamato  nel  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante:  «Linee  guida
per la gestione della  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  15  marzo  2011,  n.  35»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2012, n. 209, e  alle
attivita' di ispezione, di cui al  successivo  art.  6  del  medesimo
decreto legislativo, svolte  a  regime  per  l'intera  rete  stradale
transeuropea nell'arco temporale di un biennio, come  specificato  al
comma 1 del medesimo articolo, corrispondono i costi relativi a tutte
le attivita' svolte nel biennio; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno determinare una  tariffa  parametrica
necessaria al calcolo della tariffa da corrispondere  annualmente  da
parte  dei  gestori  non  pubblici  in  funzione  dell'estesa   della
rispettiva rete in esercizio; 
  Considerato che dal combinato disposto del comma 1 dell'art.  10  e
del comma 1 dell'art. 11 del  decreto  legislativo  n.  35  del  2011
deriva che le tariffe sono poste a carico esclusivamente dei  gestori
stradali non  pubblici  e  che  dall'applicazione  di  detto  decreto
legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica; 
  Considerato che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al  su
indicato art. 23, comma 3, i controlli di sicurezza sulla prima  fase
progettuale devono essere effettuati sul progetto preliminare; 
  Visto il concerto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
espresso con nota del 19 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10,  comma  2,
del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le tariffe, determinate
ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010,  n.  96,  nonche'  le
relative modalita' di versamento,  da  porre  a  carico  dei  gestori
stradali non pubblici e necessarie allo svolgimento delle  attivita',
effettuate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai
sensi degli articoli 4, 5  e  6  del  medesimo  decreto  legislativo,
relative al controllo sui progetti, alla classificazione  della  rete
ed all'ispezione sulle strade esistenti. 
  2. Il presente decreto si applica ai gestori non pubblici di strade
ricadenti  nella  rete  transeuropea,   cosi'   come   definita   dal
regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013.