IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare: l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione; l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (decreto legislativo n. 93/2011), in particolare l'art. 1, comma 1, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (di seguito regolamento UE), concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, in particolare gli articoli 5 e 10 che prevedono l'adozione da parte degli Stati membri di un Piano di azione preventivo e di un Piano di emergenza; Viste le linee applicative del 18 luglio 2011 emanate dal Joint Research Centre dell'UE «Best practices and methodological guidelines for conducting gas risk assessments» per il Piano di azione preventivo e per il Piano di emergenza; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 che, in attuazione degli articoli 5 e 10 del regolamento UE ha previsto la predisposizione di un Piano di azione preventivo e di un Piano di emergenza; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas da clienti industriali individuati; Visti i risultati dell'attuazione delle misure previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 29 dicembre 2011 e 23 novembre 2012 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas; Visto l'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale (di seguito il Comitato) al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 di adozione del Piano di azione preventiva e del Piano di emergenza per il sistema nazionale del gas naturale, come previsti dal regolamento UE; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 settembre 2013, consistente nella modifica del decreto Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, che introduce la possibilita' di ricorrere all'apporto delle infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, tra le misure non di mercato attivabili in caso di emergenza, mediante l'utilizzo di stoccaggi di GNL con funzione di «peak shaving», ossia come sostegno alla capacita' di punta massima giornaliera richiesta dal sistema nazionale del gas in condizioni di freddo eccezionali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013 con cui sono state apportate modifiche riguardanti il Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, riguardanti: (i) la possibilita' di fare ricorso all'apporto di piu' infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema tramite l'utilizzo del GNL stoccato con funzione di «peak shaving»; (ii) la necessita' di aggiornare i meccanismi di attivazione delle procedure atte a ridurre le eventuali situazioni di crisi, considerando le differenti soglie di prelievo dal sistema nazionale degli stoccaggi come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013; Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per programmate o impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale; Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale, degli operatori e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale; Considerato l'obbligo di aggiornamento del Piano di azione preventiva e del Piano di emergenza di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, comma 2, del regolamento UE; Considerati gli esiti degli eventi avversi che si sono verificati principalmente nei cicli termici invernali 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009 e 2011/2012, che hanno talvolta comportato il ricorso allo stoccaggio strategico; Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di crisi del sistema del gas naturale; Considerata l'imminente entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale che introduce obblighi di solidarieta' piu' stringenti per gli Stati membri; Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Sm³/anno; Ritenuto opportuno aggiornare il Piano di emergenza includendo anche le misure previste dal nuovo regolamento europeo per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale; Sentito il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas; Effettuate le consultazioni con gli Stati membri interessati - anche tramite confronti sui rispettivi Piani di emergenza nell'ambito dei lavori del Gas Coordination Group, istituito presso la Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del regolamento UE - ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 93/2011 e comunicati gli esiti alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE; Decreta: Art. 1 Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale. 1. Il Piano di azione preventivo, aggiornato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento UE, e' approvato nel testo di cui all'Allegato 1 al presente decreto. 2. E' altresi' approvato il Piano di emergenza aggiornato, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il Piano di emergenza definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale. 4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano di emergenza valgono le definizioni previste dai decreti legislativi n. 164/2000 e n. 93/2011 e dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con quanto disposto dal regolamento UE, l'Autorita' competente e' individuata nella Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' di regolazione e' individuata nell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Avvertenza: Gli allegati 1 e 2 citati nell'art. 1, comma 1 e 2 - non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - sono pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e sono scaricabili al link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti-Minis teriali