IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00)
ed in particolare: 
      l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro  dello
sviluppo economico, sono stabilite regole per  il  dispacciamento  in
condizioni d'emergenza e  definiti  gli  obblighi  di  sicurezza  del
sistema nazionale del gas naturale; 
      l'art. 18, che stabilisce che le imprese  di  vendita  del  gas
hanno  l'obbligo  di  fornire  ai  propri  clienti  il  servizio   di
modulazione; 
      l'art.  28,  comma  2,  che   stabilisce   che   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e  alla
programmazione a lungo termine  del  sistema  nazionale  del  gas,  e
persegue tali obiettivi anche mediante  specifici  indirizzi  con  le
finalita' di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza  degli
approvvigionamenti, il funzionamento  coordinato  del  sistema  degli
stoccaggi e di ridurre la vulnerabilita' del  sistema  nazionale  del
gas; 
      l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso  di  crisi  del
mercato dell'energia  o  di  gravi  rischi  per  la  sicurezza  della
collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti
di utilizzazione del gas naturale, il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico,
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  (decreto
legislativo n. 93/2011), in particolare l'art. 1,  comma  1,  secondo
cui il Ministro dello sviluppo economico emana atti  di  indirizzo  e
adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la  sicurezza
degli  approvvigionamenti  per  il  sistema  del   gas   naturale   e
dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte
ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o  piu'
fornitori; 
  Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  20  ottobre  2010  (di   seguito   regolamento   UE),
concernente    misure    volte    a    garantire     la     sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale, in particolare gli  articoli
5 e 10 che prevedono l'adozione da parte degli  Stati  membri  di  un
Piano di azione preventivo e di un Piano di emergenza; 
  Viste le linee applicative del 18 luglio  2011  emanate  dal  Joint
Research Centre dell'UE «Best practices and methodological guidelines
for  conducting  gas  risk  assessments»  per  il  Piano  di   azione
preventivo e per il Piano di emergenza; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 che, in
attuazione degli articoli 5 e 10 del regolamento UE  ha  previsto  la
predisposizione di un Piano di azione preventivo e  di  un  Piano  di
emergenza; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
settembre 2007 recante  l'introduzione  di  una  metodologia  per  il
contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi
da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo  dei
consumi di gas da clienti industriali individuati; 
  Visti i risultati dell'attuazione delle misure previste dal decreto
ministeriale 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti
ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009,  28
dicembre 2010, 29 dicembre 2011 e 23 novembre 2012 recanti  ulteriori
disposizioni per il contenimento dei consumi di gas; 
  Visto l'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  come
convertito  con  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   che   stabilisce
l'individuazione degli impianti di produzione  di  energia  elettrica
necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni
di esercizio e funzionamento; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 26 settembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001,  n.  235  con
cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e
monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale  (di  seguito  il
Comitato) al fine di formulare  proposte  per  la  definizione  delle
possibili situazioni  di  emergenza,  di  individuare  gli  strumenti
d'intervento in caso di  emergenza,  di  formulare  proposte  per  la
definizione delle procedure e della tempistica per  l'attivazione  di
tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il  monitoraggio
del  funzionamento  del  sistema  nazionale  del  gas  naturale,   in
relazione alle situazioni di emergenza; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013 di adozione del Piano di azione preventiva e del Piano di
emergenza per il sistema nazionale del gas  naturale,  come  previsti
dal regolamento UE; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13
settembre 2013, consistente nella modifica del decreto Ministro dello
sviluppo economico del 19 aprile 2013, che introduce la  possibilita'
di ricorrere all'apporto delle infrastrutture di rigassificazione del
GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza  del  sistema
nazionale del gas naturale. In particolare,  tra  le  misure  non  di
mercato attivabili in  caso  di  emergenza,  mediante  l'utilizzo  di
stoccaggi di GNL con funzione di «peak shaving», ossia come  sostegno
alla capacita' di punta massima  giornaliera  richiesta  dal  sistema
nazionale del gas in condizioni di freddo eccezionali; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  27
dicembre 2013 con cui sono state apportate modifiche  riguardanti  il
Piano  di  emergenza  del  sistema  nazionale   del   gas   naturale,
riguardanti: (i) la possibilita' di fare ricorso all'apporto di  piu'
infrastrutture  di  rigassificazione  del  GNL  per  far  fronte   ad
eventuali situazioni di emergenza del sistema tramite l'utilizzo  del
GNL stoccato con funzione di «peak shaving»; (ii)  la  necessita'  di
aggiornare i meccanismi di attivazione delle procedure atte a ridurre
le eventuali situazioni di crisi, considerando le  differenti  soglie
di prelievo dal sistema nazionale degli stoccaggi come  previsto  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013; 
  Considerato che, a seguito di condizioni climatiche  sfavorevoli  o
per programmate o impreviste riduzioni  degli  approvvigionamenti  di
gas naturale si  potrebbero  verificare  problemi  di  copertura  del
fabbisogno del gas naturale; 
  Considerata la necessita' di definire il  ruolo,  i  compiti  e  le
responsabilita' delle imprese di gas naturale, degli operatori e  dei
soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di  emergenza  del
sistema del gas naturale; 
  Considerato  l'obbligo  di  aggiornamento  del  Piano   di   azione
preventiva e del Piano di emergenza di cui all'art.  5,  comma  4,  e
all'art. 10, comma 2, del regolamento UE; 
  Considerati gli esiti degli eventi avversi che si  sono  verificati
principalmente nei  cicli  termici  invernali  2004/2005,  2005/2006,
2008/2009 e 2011/2012, che hanno talvolta comportato il ricorso  allo
stoccaggio strategico; 
  Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita'  in  sequenza
da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili  a  seguito
di analisi dello stato  del  sistema  e  delle  sue  prospettive,  le
possibili misure per far fronte ad eventi che determinino,  anche  in
prospettiva,  un  eventuale  stato  di  crisi  del  sistema  del  gas
naturale; 
  Considerata l'imminente entrata in  vigore  del  nuovo  regolamento
europeo sulla sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale  che
introduce obblighi di solidarieta'  piu'  stringenti  per  gli  Stati
membri; 
  Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a  seguito  di
eventi  sfavorevoli  conseguenti  a  condizioni  climatiche   avverse
durante ciascun periodo  invernale  o  ad  inattese  riduzioni  degli
approvvigionamenti di  gas  naturale,  la  copertura  del  fabbisogno
previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili
nonche' a clienti non civili  con  consumi  non  superiori  a  50.000
Sm³/anno; 
  Ritenuto opportuno aggiornare  il  Piano  di  emergenza  includendo
anche le  misure  previste  dal  nuovo  regolamento  europeo  per  la
sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale; 
  Sentito il parere del Comitato  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema del gas; 
  Effettuate le consultazioni con  gli  Stati  membri  interessati  -
anche tramite confronti sui rispettivi Piani di emergenza nell'ambito
dei  lavori  del  Gas  Coordination  Group,   istituito   presso   la
Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del  regolamento  UE  -  ai
sensi  dell'art.  8,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  93/2011  e
comunicati gli esiti alla Commissione europea ai  sensi  dell'art.  4
del regolamento UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento del Piano di azione preventivo e del Piano di emergenza
  per  fronteggiare  eventi  sfavorevoli  per  il  sistema  del   gas
  naturale. 
 
  1. Il Piano di azione preventivo, aggiornato ai sensi dell'art.  5,
comma  4,  del  regolamento  UE,  e'  approvato  nel  testo  di   cui
all'Allegato 1 al presente decreto. 
  2.  E'  altresi'  approvato  il  Piano  di  emergenza   aggiornato,
riportato  in  Allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Il Piano di emergenza definisce la tipologia e le  modalita'  di
attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas  naturale
e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica
responsabili della loro attuazione, per far fronte  a  situazioni  di
crisi,  nel  bilancio  complessivo  del  sistema  nazionale  del  gas
naturale, che possono verificarsi a causa di  condizioni  sfavorevoli
alla sicurezza del sistema del gas naturale. 
  4. Per quanto non diversamente specificato  nelle  definizioni  del
Piano di  emergenza  valgono  le  definizioni  previste  dai  decreti
legislativi n. 164/2000 e  n.  93/2011  e  dai  Codici  di  rete,  di
stoccaggio  e  di  rigassificazione  approvati   dall'Autorita'   per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In linea con  quanto
disposto dal regolamento UE, l'Autorita'  competente  e'  individuata
nella Direzione generale per la sicurezza  dell'approvvigionamento  e
le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo  economico
e  l'Autorita'  di  regolazione  e'  individuata  nell'Autorita'  per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 
 
          Avvertenza: 
              Gli allegati 1 e 2 citati nell'art. 1, comma 1  e  2  -
          non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -  sono  pubblicati
          nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico  e
          sono            scaricabili            al             link:
          http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti-Minis
          teriali