IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
ha istituito un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone  indigenti  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  presso  l'Agenzia   per   le
erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse  pubbliche  e
private; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 58, ai sensi  del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che  all'art.  1  definisce  le
organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari  da
distribuire  agli  indigenti   come   i   soggetti   (singoli,   enti
caritatevoli o raggruppamenti di enti  caritatevoli)  riconosciuti  e
iscritti all'albo dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA,  per  l'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1234/07   del
Consiglio del 22 ottobre 2007; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto l'art. 1, comma 399 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), recante «Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate
alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58,  comma  1  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'anno 2017,  per  un  importo
pari a 5.000.000,00 di euro; 
  Visto l'art. 23, concernente  «Misure  di  sostegno  a  favore  dei
produttori  di   latte   e   di   prodotti   lattiero-caseari»,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 che, al comma 3, ha rifinanziato il
Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti, nella misura di 4.000.000,00 di euro per l'anno  2017,  al
fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relativi
alla gestione del  fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate
alimentari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016
recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione
e nomina del Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  di  cui
all'art. 58, comma 2  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  che  il
Ministro concertante, ai fini del presente decreto,  e'  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Sentiti i componenti del  «Tavolo»  sulla  proposta  formulata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  tenendo
conto delle necessita' espresse dalle organizzazioni caritatevoli, di
destinare  la  somma  di  4.500.000,00  di  euro,  per  l'anno  2017,
principalmente all'acquisto di polpa di pomodoro; 
  Considerata la destinazione dell'ulteriore somma  di  4.000.000  di
euro per l'acquisto e la distribuzione gratuita del  latte  ad  opera
del decreto-legge n. 113 del  2016,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 160 dello stesso anno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle  persone  indigenti  per  l'anno  2017,  per  la  cui
attuazione sono  utilizzate  le  disponibilita'  del  «Fondo  per  il
finanziamento dei programmi nazionali  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti», di cui al comma l  dell'art.  58,
del  decreto-legge  del  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  3. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate
nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  4. L'AGEA provvede all'espletamento delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione di polpa di pomodoro in scatola e  per  l'acquisizione
di latte crudo da sottoporre a trattamento UHT, al  fine  della  loro
consegna alle organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, punto
4 del decreto 17 dicembre 2012. 
  5. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto 17  dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare.