IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del  27  febbraio  2013  recante  le   disposizioni   relative   all'
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del  17  luglio  2017  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato Direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto in particolare l'art. 13 del  regolamento  n.  1967/2006  che
consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai  divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa
sia  giustificata  da  vincoli  geografici  specifici,   qualora   le
attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente
marino  e  interessino  un  numero  limitato  di  imbarcazioni,  e  a
condizione che esse non possano essere esercitate con altri  attrezzi
e rientrino in un  piano  di  gestione  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento stesso; 
  Visto, in particolare, l'art. 7  paragrafo  1,  del  reg.  (CE)  n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari  allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se  indicate
in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando  il  tipo
di pesca o le zone di pesca in  cui  le  attivita'  sono  autorizzate
rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;  b)  in
un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della  pesca;  d)
nella pesca a fini scientifici;  e)  in  altri  casi  previsti  dalla
normativa comunitaria; 
  Visto il reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto in particolare l'art. 5 del  suddetto  Regolamento,  inerente
l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli  Stati
membri rendono disponibile nella zona  protetta  dei  loro  siti  web
ufficiali   l'elenco   dei    pescherecci    che    hanno    ricevuto
l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; 
  Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I.
- Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la
successiva  presentazione  ai  competenti  Uffici  della  Commissione
Europea, del Piano di gestione per la deroga alla  dimensione  minima
della maglia della rete e della distanza dalla costa  prevista  dagli
articoli 9 e 13 del reg. (CE)  n.  1967/2006,  per  l'utilizzo  della
sciabica da natante e della circuizione per  la  pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle  acque
dei Compartimenti marittimi della Regione  Calabria  ricadenti  nelle
GSA 10 e 19; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161  recante  «disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis»; 
  Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 2015, 3 marzo  2016  e  11
luglio 2016 concernenti  l'autorizzazione  alla  pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) e  del  cicerello  (Gymnammodites  cicerelus)  con  la
sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, entro  la
distanza di 3 miglia nautiche dalla costa nei Compartimenti marittimi
della Calabria; 
  Visto l'elenco  delle  imbarcazioni  di  cui  all'allegato  A)  del
decreto ministeriale 11 luglio 2016; 
  Vista la nota prot. n. 143/2017 del 5  maggio  2017  del  Consorzio
UNIMAR, organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca
sperimentale, con la quale  viene  richiesta  una  specifica  proroga
dell'attivita'  di  pesca  sperimentale  delle  risorse  Rossetto   e
Cicerello, necessaria a far fronte alle esigenze  di  rilevazione  di
carattere scientifico per il  conseguimento  della  redazione  di  un
compiuto Piano di gestione; 
  Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare  una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerata la necessita',  alla  luce  di  quanto  indicato  dalla
Commissione  Europea,  di  definire,  per  l'attivita'  di  pesca  in
questione, informazioni scientifiche piu' precise e dettagliate,  con
particolare riferimento anche ai vincoli geografici  che  impediscono
di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite  delle  3  miglia
nautiche; 
  Considerato che l'attivita'  di  pesca  in  questione  puo'  essere
prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta  dalla  costa  e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; 
  Considerato altresi' che, in relazione alla nota prot. n.  143/2017
del 5 maggio 2017 del Consorzio UNIMAR, i periodi per i  quali  viene
richiesta la proroga all'autorizzazione all'attivita' di pesca  vanno
da Gennaio ad Aprile per la risorsa  Rossetto  (Aphia  minuta)  e  da
Aprile ad Ottobre per la risorsa Cicerello (Gymnammodites cicerelus); 
  Tenuto   conto   che    permangono    le    difficili    condizioni
socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle
imprese operanti nella Regione Calabria, nonche' i presupposti  e  le
condizioni  di  fatto  per  ripetere  le  campagne  di   pesca   gia'
autorizzate; 
  Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art.
7, paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci
operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti
nelle GSA 10 e 19, alla pesca del Rossetto e del Cicerello,  al  fine
di rilevare i dati scientifici necessari a  supportare  la  redazione
del  Piano  di  gestione  da  adottare  ai  sensi  dell'art.  13  del
regolamento n. 1967/2006; 
  Ritenuto altresi' opportuno  individuare  le  navi  con  comprovata
attivita' di pesca (almeno 5 anni) da autorizzare in deroga, al  fine
di inserirle ufficialmente nel predetto Piano di gestione; 
  Ritenuto opportuno,  per  il  raggiungimento  del  suddetto  scopo,
utilizzare la flotta peschereccia costituita, ai  sensi  del  decreto
ministeriale  28.12.2015,  in  via  provvisoria,  dalle  imbarcazioni
iscritte nei Compartimenti marittimi della  Regione  Calabria,  cosi'
come confermate dalle Autorita' marittime di riferimento; 
  Ritenuto opportuno prorogare  l'attivita'  di  pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) al  fine  di
arricchire le conoscenze scientifiche di tali specie; 
  Ritenuto   opportuno   altresi'   continuare   ad   assicurare   un
precauzionale  approccio  alla   risorsa   in   questione,   teso   a
contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata
conservazione della stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  acquisire  ulteriori  elementi  ed  informazioni  di
carattere scientifico, in conformita' a quanto previsto  dall'art.  7
paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, le  imbarcazioni
di cui all'allegato A)  del  decreto  ministeriale  11  luglio  2016,
nell'ambito delle acque dei  Compartimenti  marittimi  della  Regione
Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate alla pesca del
rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con
la sciabica da natante e la rete a  circuizione  senza  chiusura,  in
deroga alla  dimensione  minima  della  maglia  della  rete  e  della
distanza minima dalla costa. 
  2.  L'autorizzazione  all'attivita'  di  pesca  sperimentale  avra'
durata sino al 31 ottobre 2019. 
  3. La direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
rilascia l'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7  paragrafo  1,
lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009 quale allegato alla licenza di
pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso  di  validita',
delle imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato A)  del
decreto ministeriale 11 luglio 2016. 
  4. Nelle more del rilascio dell'«autorizzazione di  pesca»  di  cui
all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg.  (CE)  n.  1224/2009  di
competenza  della  direzione  generale  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura,  il  Capo  del  Compartimento  marittimo  di  ogni
Capitaneria di Porto della  Regione  Calabria,  rilascia  a  ciascuna
impresa di cui all'allegato A) del  decreto  ministeriale  11  luglio
2016,  una  speciale  «Autorizzazione  di  pesca   provvisoria»   con
validita' limitata al 31 ottobre 2019, termine entro il quale  verra'
sostituita  dai  titoli  autorizzativi  rilasciati  dalla   direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 
  5.  L'autorizzazione  di  pesca  di  cui  al  precedente  comma  e'
rilasciata dall'Autorita' marittima esclusivamente alle unita' munite
di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in  regolare  corso
di validita'.