IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11 marzo 2015, registrazione Provv. n. 623, e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015,
riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004
attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di
stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet
del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49625(2017/XA); 
  Visto l'art. 15, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art.  43,
comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla
legge 21 giugno  2017,  n.  96,  e  dall'art.  3,  comma  17-bis  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3  agosto
2017, n. 123, dove e' stabilito  che  «Le  imprese  agricole  ubicate
nelle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  interessate  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  nonche'
nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,   Puglia,
Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa  delle  avversita'
atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5  al
25 gennaio 2017, nonche' le imprese agricole che hanno  subito  danni
dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi
nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccita' prolungata delle
stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno  sottoscritto
polizze  assicurative  agevolate  a  copertura  dei  rischi,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; 
  Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la  richiesta
della  Regione  Sardegna  di  declaratoria  per  l'applicazione,  nei
territori delle Province di Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Cagliari,
Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano  e  Oristano  danneggiate
dalla siccita' relativamente alle produzioni foraggere dal  20  marzo
2017 al 30 giugno 2017, delle provvidenze del Fondo  di  solidarieta'
nazionale; 
  Dato atto alla Regione Sardegna  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Sardegna  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per effetto dei  danni  alle  produzioni
foraggere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni foraggere nei sottoelencati territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
Cagliari: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale; 
Carbonia-Iglesias: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale; 
Medio Campidano: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale; 
Nuoro: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale; 
Ogliastra: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale; 
Olbia-Tempio: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale; 
Oristano: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale; 
Sassari: 
    siccita' dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 provvidenze  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)  nell'intero  territorio
provinciale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina