IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1788/2017   della
Commissione  del  22  settembre  2017,  la  denominazione  «Ossolano»
riferita alla categoria «Formaggi» e' iscritta quale denominazione di
origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette  (I.G.P.)  previsto
dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di  origine  protetta  «Ossolano»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine  protetta  «Ossolano»,  registrata  in  sede
comunitaria con regolamento (UE) n. 1788/2017 del 22 settembre 2017. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Ossolano»,  possono  utilizzare,  in   sede   di   presentazione   e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al
regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 13 ottobre 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi