IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,
per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 45 del 24 febbraio 2014, come successivamente integrato, con il
quale e' stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Vini
Piceni il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Offida» e per
le DOC «Falerio» e «Terre di Offida» e le funzioni di cui all'art.
17, comma 1 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la
DOC «Rosso Piceno»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che il Consorzio Tutela Vini Piceni ha dimostrato la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238 del 2016 per la DOCG Offida e per le DOC Terre di Offida e
Falerio; mentre non ha dimostrato la rappresentativita' sulla DOC
Rosso Piceno e sulla IGT Marche. Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo,
Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 5389 del 26 settembre 2017,
autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle denominazioni
Offida, Rosso Piceno, Terre di Offida, Falerio e sulla indicazione
geografica Marche;
Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Piceni,
approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla
verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Piceni, deve
ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre
2010 ed anche alle novita' legislative introdotte dalla legge n. 238
del 2016;
Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui
all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale,
successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art.
41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;
Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio Tutela Vini Piceni a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge
n. 238 del 2016 per la per la DOCG Offida e per le DOC Rosso Piceno,
Terre di Offida e Falerio;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249, come successivamente
integrato al Consorzio Tutela Vini Piceni, con sede legale in Offida
(AP), via Giuseppe Ciabattoni, n. 3, a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016 per la per la DOCG Offida e per le DOC Terre di
Offida e Falerio.
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. 8249, come
successivamente integrato, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti
dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del
2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 6 ottobre 2017
Il dirigente: Polizzi