IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'igiene dei prodotti
alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli additivi alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo
all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, «Attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore»;
Visti la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e in
particolare il titolo V capo I che detta disposizioni in materia di
prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro;
Visti l'art. 24 della citata legge 28 luglio 2016, n. 154 che reca
le definizioni dei prodotti derivati dalla trasformazione del
pomodoro e l'art. 25 che stabilisce che i requisiti qualitativi
minimi ed i criteri di qualita' dei prodotti di cui all'art. 24,
nonche' gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo,
della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209,
«Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari in attuazione della direttiva n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
34/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE»;
Visti gli esiti positivi della procedura di informazione di cui
alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 settembre 2015, che all'art. 10 abroga e modifica la citata
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 30 marzo 2017, sulla proposta del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina:
a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma
1, lettera b, dell'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
b) i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualita',
nonche' gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione
del pomodoro come definiti all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n.
154;
c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti non conformi
ai requisiti di cui alla lettera b).