IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 1, commi 526-530, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190,  relativo  alle  nuove  competenze  in  materia  di   spese   di
funzionamento degli Uffici giudiziari; 
  Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, Misure  urgenti  in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione
e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria  ed  in  particolare
l'art. 21-quater, riguardante  misure  per  la  riqualificazione  del
personale dell'amministrazione giudiziaria; 
  Visto il decreto-legge 30 giugno  2016,  n.  117,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161,  recante  «Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  in  materia  di
processo amministrativo telematico» ed in particolare l'art. 1, comma
2-octies; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  Ministeri  per  il  quadriennio   normativo
2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 (di seguito «CCNL»),  ed
in particolare l'art. 9, secondo cui le amministrazioni, in relazione
alle   proprie   necessita'    organizzative,    possono    prevedere
l'istituzione  di  nuovi   profili,   nell'ambito   delle   dotazioni
organiche, individuandone la posizione di accesso, secondo i  criteri
di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo contratto; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo  del  personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 (di seguito «CCNI»); 
  Considerato che l'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge n.  117
del 2016 prevede, in funzione delle  procedure  di  cui  all'art.  1,
commi 2-bis e 2-quater, del  medesimo  decreto  e  nei  limiti  della
dotazione  organica  complessiva   del   ruolo   dell'Amministrazione
giudiziaria, di cui alla tabella D del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84, la  rimodulazione  dei
profili    professionali    del    personale     non     dirigenziale
dell'Amministrazione giudiziaria,  nonche'  l'indivuazione  di  nuovi
profili professionali, nel  rispetto  dell'ordinamento  professionale
vigente del comparto Ministeri e  la  loro  ripartizione  nell'ambito
delle aree di riferimento; 
  Ritenuto che, nell'individuazione dei criteri di rimodulazione  dei
profili  professionali,  deve  darsi  rilevanza  alle  finalita'   di
innovazione e revisione organizzativa del Ministero della  giustizia,
con particolare riguardo  alle  esigenze  di  informatizzazione  e  a
quelle relative al trasferimento delle spese di  funzionamento  degli
uffici giudiziari; 
  Ritenuto  che  l'introduzione  del  processo   civile   telematico,
dell'ufficio per il processo e delle altre innovazioni tecnologiche e
organizzative   hanno   determinato    l'esigenza    di    rimodulare
l'ordinamento professionale, anche in considerazione della necessita'
di revisione dei nuovi processi lavorativi; 
  Considerato  che  le  misure  di  attuazione  dell'art.  1,   comma
2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016,  n.  117,  contenute  nel
presente  decreto,  sono  state  precedute  dal  confronto   con   le
Organizzazioni sindacali, all'esito del quale e'  stato  sottoscritto
l'Accordo del 26 aprile 2017 (di seguito «Accordo»), contenente anche
la programmazione di altri decisivi interventi; 
  Considerato  che,  la  rimodulazione  dei   profili   professionali
esistenti e  l'introduzione  di  nuovi  profili  professionali  possa
essere determinata e realizzata nei termini e con le modalita' di cui
all'Accordo,  recependo  sul  punto  le   modalita'   di   attuazione
dell'Accordo; 
  Ritenuto di dovere provvedere con successivo decreto alla revisione
delle dotazioni organiche dei profili professionali; 
  Considerato  che  complementare  alla  predetta  rimodulazione  dei
profili professionali e alla revisione delle dotazioni organiche,  da
attuarsi con uno o piu' decreti, e' altresi' la programmazione  degli
ulteriori  e  determinanti  interventi  come  previsti  dall'Accordo,
finalizzati alla  riqualificazione  e  promozione  professionale  del
personale dell'amministrazione giudiziaria; 
  Ritenuto di confermare, in attuazione dell'Accordo e per quanto non
attiene alla rimodulazione dei profili esistenti  e  all'introduzione
di  nuovi  profili,  la  programmazione  degli  interventi   previsti
nell'accordo, tenuto conto peraltro  di  quanto  sino  ad  oggi  gia'
realizzato, ovvero  della  sottoscrizione  in  data  22  giugno  2017
dell'ipotesi  di  accordo  sull'utilizzazione  del  fondo  unico   di
amministrazione per l'anno 2016,  della  sottoscrizione  in  data  13
settembre 2017  dell'ipotesi  di  accordo  sugli  sviluppi  economici
all'interno delle aree per l'anno 2017, nonche' dell'approvazione, in
data  26  luglio  2017,  della   graduatoria   delle   procedure   di
riqualificazione di  cui  all'art.  21-quater  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132; 
  Considerato in particolare che, sino alla revisione delle dotazioni
organiche, per quanto attiene alla figura del «Cancelliere» di cui al
CCNI, rimodulata e ridenominata «Cancelliere  esperto»  nell'Accordo,
la  relativa  dotazione  organica  restera'  determinata  in   quella
attualmente prevista per  il  profilo  di  «Cancelliere»  e  che  nel
profilo ridenominato di «Cancelliere esperto» confluira' il personale
attualmente in servizio con il  profilo  di  «Cancelliere»,  compresi
coloro che hanno partecipato alle procedure  di  riqualificazione  di
cui all'art. 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015; 
  Considerato che, in relazione ai profili rimodulati e  ridenominati
di  «Cancelliere»   e   «Direttore   amministrativo»   non   potranno
determinarsi nuovi accessi, sia con procedure  esterne  che  interne,
che per contro i nuovi accessi potranno determinarsi nei  profili  di
«Direttore» e di «Cancelliere esperto», in virtu' dell'Accordo e  del
presente decreto; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il  presente  decreto,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge  30  giugno  2016,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  2016,  n.
161, si provvede alla rimodulazione  dei  profili  professionali  del
personale non dirigenziale  dell'Amministrazione  giudiziaria,  anche
mediante  ridenominazione   e   individuazione   di   nuovi   profili
professionali, nel rispetto  dell'ordinamento  professionale  vigente
del comparto Ministeri e sulla base di quanto stabilito nell'Accordo.