LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017:
Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e
sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
subordina l'accesso al finanziamento integrativo, rispetto a quello
previsto ordinariamente per il Servizio sanitario nazionale a carico
dello Stato, ad una specifica intesa tra Stato e regioni, da
stipularsi ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che contempli, ai fini del contenimento della dinamica dei
costi, tra gli altri, la realizzazione degli interventi previsti dal
Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, come
espressamente previsto dalla lettera d) del richiamato comma 173;
Vista l'intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23
marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005) in attuazione dell'art. 1, comma
173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede, all'art. 4,
comma 1, lettera f) l'impegno delle regioni alla realizzazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale dell'aggiornamento del
personale sanitario;
Visto l'accordo ponte, ai sensi dell'art. 4 citato decreto
legislativo n. 281, sul «Piano nazionale dell'aggiornamento del
personale sanitario 2005-2007», sancito da questa Conferenza nella
seduta del 16 marzo 2006 (rep. atti n. 2545/2006);
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 1°
agosto 2007 (rep. atti n. 168/2007) concernente il «Riordino del
sistema di formazione continua in medicina»;
Visto l'art. 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
base al quale il sistema di educazione continua in medicina (ECM) e'
disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato accordo del 1°
agosto 2007 e la gestione amministrativa del programma E.C.M. ed il
supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di
cui all'art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, stabilendo altresi' che la suddetta Commissione
svolge le funzioni e i compiti indicati nel richiamato accordo del 1°
agosto 2007 ed e' costituita con decreto del Ministro della salute
nella composizione individuata nel predetto accordo;
Visto l'art. 2, comma 358, legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base
al quale «I contributi alle spese previsti dall'art. 92, comma 5
della legge n. 388/2000, affluiscono direttamente al bilancio
dell'AGE.NA.S. ai fini della copertura degli oneri dalla stessa
sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione
nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi
previsti dal citato accordo del 1° agosto 2007»;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 5
novembre 2009 (rep. atti n. 192/2009) sull'«Accreditamento dei
provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione
della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' formative
realizzate all'estero, liberi professionisti»;
Visto l'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 138/2011
convertito con legge n. 148/2011, il quale nel prevedere l'«obbligo
per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)»,
stabilisce altresi' che «la violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che
dovra' integrare tale previsione»;
Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19
aprile 2012, (rep. atti n. 101/CSR), riguardante «Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di
accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti
formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e
monitoraggio della qualita', liberi professionisti»;
Vista la nota dell'11 gennaio 2017, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso la proposta di accordo in argomento;
Vista la nota del 16 gennaio 2017, con la quale l'anzidetta
proposta e' stata diramata alle regioni e province autonome con
convocazione di una riunione tecnica per il suo esame;
Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 25
gennaio 2017, i rappresentanti delle regioni hanno concordato alcune
modifiche del documento con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali;
Vista la nota del 27 gennaio 2017, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso un nuova versione del predetto documento, che
recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;
Vista la nota del 1° febbraio 2017, con la quale l'ufficio di
segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo definitivo del
predetto documento, inviato dal Ministero della salute con nota in
pari data;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta le regioni hanno
espresso avviso favorevole all'accordo, allegato sub A, che
costituisce parte integrante del presente atto;
Acquisito, nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Premesso:
1. Che nell'ordinamento italiano vige l'obbligo di formazione
continua per tutti i professionisti sanitari.
2. Che la formazione professionale e continua e' strumento
necessario per l'erogazione di prestazioni sanitarie conformi alle
piu' moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonche' ai piu'
elevati standard di qualita' assistenziali, nell'interesse del
paziente e della collettivita'.
3. Che la sottoscrizione di un nuovo accordo tra il Governo, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'Educazione
continua in medicina nasce dall'esigenza di dare organicita' alla
disciplina di settore, nonche' dalla necessita' di una chiara
ripartizione delle competenze amministrative tra lo Stato e le
autonomie territoriali alla luce della stretta connessione che
sussiste tra la tutela costituzionale della salute, le professioni
sanitarie, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei
professionisti sanitari.
4. Che l'obiettivo comune perseguito tra i diversi livelli
istituzionali e' la creazione di un sistema coerente di regolazione
amministrativa della formazione continua nel settore della salute
finalizzato al miglioramento qualitativo dell'assistenza prestata dai
professionisti sanitari, assicurando uniformita' su tutto il
territorio nazionale e stimolando le diverse eccellenze territoriali.
5. Che e' altresi' necessario disciplinare le modalita' per
assolvere l'obbligo di formazione continua da parte dei
professionisti sanitari e l'organizzazione delle attivita' formative.
Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sul documento «La formazione continua nel settore salute»,
allegato A, parte integrante del presente atto.
Roma, 2 febbraio 2017
Il Presidente: Costa
Il Segretario: Naddeo