IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed in
particolare gli articoli 9, 11, 14 e 19;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con
modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha disposto con
l'art. 17, comma 1 l'introduzione dell'art. 10-ter al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2 del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, che prevede, quale misura urgente a favore dei
comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale,
l'istituzione di un Fondo iscritto nella missione «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori,
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei
diritti, rapporti con le confessioni religiose»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188);
Considerato che l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91 autorizza, quale concorso dello Stato agli oneri che
sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018 sul
fondo di cui al comma 2, dell'art. 12, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225;
Considerato che il medesimo art. 16, comma 4, stabilisce che con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono
definite le modalita' di ripartizione delle risorse tra i comuni
interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente
protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di
quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della
disponibilita' del fondo;
Considerato che al fine di consentire la ripartizione del Fondo,
occorre individuare le modalita' di ripartizione che tengano conto
delle diverse misure di accoglienza che insistono sui territori
comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 14
e 19 del decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015, nell'anno 2017,
punti di crisi (hotspot) e porti di sbarco;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di ripartizione del Fondo
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono definite le modalita' di
ripartizione del Fondo iscritto nella missione «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori,
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei
diritti, rapporti con le confessioni religiose».
2. A valere sulla disponibilita' del Fondo, per l'anno 2018, la
dotazione di 150 milioni e' ripartita a favore dei comuni che
accolgono richiedenti protezione internazionale secondo i seguenti
criteri:
a) 60% del Fondo pari a 90 milioni di euro per i comuni che
accolgono richiedenti protezione internazionale nelle strutture
realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 19, comma 1 e 3-bis del
decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015;
b) 20% del Fondo pari a 30 milioni di euro per i comuni che
accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai sensi
dell'art. 14 e 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 18
agosto 2015;
c) 14% del Fondo pari a 21 milioni di euro per i comuni che
accolgono minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione
internazionale nelle strutture realizzate ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015;
d) 2% del Fondo pari a 3 milioni di euro per i comuni che
accolgono richiedenti protezione internazionale nei punti di crisi
(hotspot) di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
e) 4% del Fondo pari a 6 milioni di euro per i comuni che
accolgono richiedenti protezione internazionale in quanto interessati
da numerosi eventi di sbarco.
Le risorse di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) ed e) possono
essere rimodulate tra loro sulla base delle risultanze del
monitoraggio di cui al successivo art. 2, nei limiti delle
disponibilita' del Fondo.
3. Per l'erogazione delle risorse si tiene conto dei seguenti
criteri:
per la quota di cui alle lettere a) e c), sono considerate le
presenze al 13 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 3
agosto 2017, n. 123, nelle strutture realizzate ai sensi degli
articoli 9, 11, 19, commi 1, 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 142
del 18 agosto 2015. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un
massimo di 500 euro a migrante presente;
per la quota di cui alla lettera b) e' considerato il numero dei
posti attivi alla data del 13 agosto 2017, delle strutture di
accoglienza del Sistema di protezione di richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) di cui agli articoli 14 e 19, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, considerando i comuni ove sono
collocate le strutture di accoglienza SPRAR. Il finanziamento e'
riconosciuto fino ad un massimo di 700 euro a posto;
per la quota di cui alla lettera d) per i punti di crisi e' presa
in considerazione la media delle presenze registrate nel periodo 1°
gennaio 2017 - 13 agosto 2017. Il finanziamento e' riconosciuto fino
ad un massimo di 500 euro a migrante;
per la quota di cui alla lettera e) il finanziamento erogato e'
pari a 25 euro a migrante sbarcato quale somma forfettaria dello
Stato ai maggiori oneri dei Comuni.
4. L'accesso da parte dei comuni alle quote di cui ai punti a), b),
c), d) ed e) del precedente comma e' da intendersi anche cumulativo.
5. I finanziamenti concessi in conformita' al presente decreto sono
erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo.